Ad ognuno il suo bollo d'inventore.


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Ad ognuno il suo bollo d'inventore.
Autore: Annamaria Crisconio - aggiornato il 13/06/2006
N° doc. 1585
13 06 2006 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 70/E del 18 maggio 2006

Ad ognuno il suo bollo d’inventore

Imposta in misura fissa per ciascun soggetto, anche se unico è il rappresentante e unica è l’istanza
 
Con la risoluzione n. 70/E del 18 maggio 2006, l’Agenzia delle entrate specifica la corretta applicazione dell’imposta di bollo alle domande presentate all’Ufficio italiano marchi e brevetti, attraverso rappresentanti di persone fisiche o giuridiche.
La disciplina della tutela dei brevetti industriali, dei marchi e della privativa di nuove specie vegetali è contenuta nel Codice della proprietà industriale, approvato con Dlgs 10 febbraio 2005, n. 30.

Per richiedere la protezione giuridica di nuove invenzioni, macchine industriali, segni distintivi dell’azienda o altro, è necessario presentare un’apposita domanda all’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm).
L’articolo 201 del citato codice esclude l’obbligatorietà della rappresentanza da parte di un mandatario iscritto nell’apposito albo, anche se questa è una prassi molto usata in virtù del tecnicismo della materia.

L’Albo dei consulenti in proprietà industriali abilitati, istituito presso l’omonimo Consiglio dell’ordine, è suddiviso in due sezioni:
  1. la “sezione brevetti” è riservata ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti e semiconduttori
  2. la “sezione marchi” è riservata, invece, ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi e altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

Anche gli iscritti negli albi degli avvocati sono ammessi a rappresentare persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi. Sull’esercizio di tale professione vigila il ministero delle Attività produttive.

Le persone, fisiche o giuridiche, possono agire direttamente presso l’Uibm, oppure possono avvalersi di loro dipendenti o dipendenti di società collegate.
Qualora, però, l’interessato voglia farsi rappresentare da un mandatario, deve sceglierlo all’interno dell’albo sopra menzionato o tra gli avvocati iscritti all’albo e deve conferirgli un incarico formale, mediante atto di nomina o lettera d’incarico, che può avere a oggetto la singola domanda da presentare o l’intera rappresentanza presso l’ufficio, con esclusione di eventuali procedure giurisdizionali.

Nell’interpello da cui è scaturita la risoluzione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi chiedeva il corretto trattamento tributario da adottare ai fini dell’imposta di bollo delle domande presentate da un mandatario per più soggetti rappresentati.
Si tratta dell’ipotesi in cui con una domanda sola, redatta su di un unico foglio si richiedono più stati in vita o più regolarizzazioni di privative riferite a titolari diversi, che hanno in comune solo il rappresentante.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno richiamare la disciplina fiscale applicabile alle istanze rivolte a un pubblico ufficiale, contenuta nell’articolo 3 della tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede il pagamento di una imposta di bollo nella misura fissa di 14,62 euro per ogni foglio per “istanze, petizioni, ricorsi diretti agli organi anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo o il rilascio di copie, certificati, estratti e simili”.

Si sottolinea, tuttavia, che l’articolo 13 del medesimo decreto prescrive il pagamento di una sola imposta per gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti redatti in unico contesto su di un solo foglio.
L’Amministrazione finanziaria a tale proposito aveva già manifestato la propria apertura verso il pagamento di una sola marca da bollo su di un foglio contenente più domande, sempre che non ci fosse una specifica disposizione legislativa, o regolamentare, che imponesse la redazione di separate istanze e sempre in ossequio al citato articolo 13 che impone l’unicità di contesto.

Nella fattispecie oggetto dell’interpello, tale unicità non sussiste perché il mandatario rappresenta più persone che attraverso di lui presentano più istanze.
Quindi, pur in presenza di unicità formale dell’atto, contenuto in unico foglio, manca l’unicità sostanziale dell’atto, e perciò l’Agenzia delle entrate ha chiarito che occorre applicare una marca da bollo per ciascun soggetto rappresentato e per ciascun foglio.
Se, invece, il mandatario presenta su un unico foglio più domande relative a un solo rappresentato, potrà assoggettare tale atto a una sola imposta di bollo.

 
Annamaria Crisconio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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