Addio al rimborso con il concordato.


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Addio al rimborso con il concordato.
Autore: Francesca La Face - aggiornato il 28/04/2008
N° doc. 8916
28 04 2008 - Edizione delle 15:00  
 
Sentenza n. 7729 del 21 marzo 2008

Addio al rimborso con il concordato

Chi si avvale del condono rinuncia implicitamente all'istanza per ottenere imposte ritenute non dovute
 
Il contribuente che abbia scelto di avvalersi del condono, ex articolo 7 della legge 289/2002, rinuncia implicitamente al ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso Irap.
E' quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 7729 del 21 marzo, a ribaltare le conclusioni cui erano giunti i giudici delle Commissioni di merito.
Per i giudici di legittimità, il rapporto tributario, una volta definito attraverso il condono, non può essere rimesso in discussione dal contribuente presentando istanza di rimborso per le imposte condonate che non ritiene dovute.

Il condono, infatti, in quanto volto a definire "transattivamente" la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, "pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria" (cfr Cassazione, sentenze 15995/2000, 15635/2004, 6212/2006, 3682/2007).

La Suprema corte ha, inoltre, precisato che le questioni relative al condono, avendo anche natura processuale, sono rilevabili d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica proposizione ad opera della parte interessata a farle valere.
Più specificatamente, i giudici, uniformandosi all'indirizzo rilevabile nella sentenza n. 15995/2000, ha affermato che l'adesione al condono oltre a produrre efficacia estintiva nei confronti delle pretese dell'ente impositore e del contribuente, ha anche riflessi processuali "palesandosi come una questione ufficiosa, di ordine pubblico, che s'impone al giudice, ove rilevata o rilevabile in via ufficiosa, prima di ogni altra".

Conseguentemente, il giudice deve rilevare d'ufficio l'operatività del condono convenendo a vantaggio della parte privata, riguardo alle liti relative agli accertamenti dell'obbligazione tributaria e alla debenza dell'imposta o dell'ente impositore, relativamente alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d'imposta.

Occorre sottolineare, infine, per completezza espositiva, che l'agenzia delle Entrate, con le circolari 7/2003 e 18/2003, aveva precisato che la presentazione di una dichiarazione di condono ex legge 289/2002 ha tra i suoi effetti anche la rinuncia all'eventuale richiesta di rimborso Irap presentata dal contribuente. Infatti, "qualora l'istanza di rimborso presentata dal contribuente derivi da una pretesa esclusione dal campo di applicazione dell'Irap, troveranno applicazione il comma 13 dell'articolo 7 e il comma 9 dell'articolo 9, i quali prevedono che "la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento…all'applicabilità di esclusioni".
In buona sostanza, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, "il contribuente che abbia definito la propria posizione con le sanatorie previste dagli artt. 7 e 9 rinuncia ad eventuali cause di esclusione e, di conseguenza, ad ogni contenzioso derivante da esse", visto che il condono di cui alla legge 289/2002 rende definitivi gli imponibili esposti nella dichiarazione originaria.

 
Francesca La Face
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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