Addizionale comunale con acconto del 30.


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Addizionale comunale con acconto del 30.
Autore: Mauro Di Biasi - aggiornato il 02/01/2007
N° doc. 1948
02 01 2007 - Edizione delle 12:45  
 
Finanziaria 2007

Addizionale comunale con acconto del 30%

La residenza del contribuente va verificata al 1° gennaio dell'anno di riferimento, non più al 31 dicembre
 
Diverse sono le novità contenute nella Finanziaria per l'anno 2007 in tema di addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Innanzitutto, il comma 142 della manovra di fine anno, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef, prevede una dissociazione, a far data dal 1° gennaio 2007, nelle modalità di calcolo e prelievo delle addizionali regionale e comunale per i lavoratori dipendenti.

Infatti, mentre per l'addizionale di competenza delle Regioni continua ad applicarsi la modalità del prelievo in undici, dieci o nove rate, per l'addizionale comunale, invece, viene prevista una trattenuta sullo stipendio diluita in nove rate, modificando, inoltre, il momento di verifica della residenza del contribuente dipendente.

E proprio in relazione al momento in cui deve essere verificata la residenza del lavoratore, si rileva come, per individuare il Comune di competenza, questa vada ora verificata, anziché al 31 dicembre dell'anno di riferimento, al 1° primo gennaio dello stesso anno, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda il momento di verifica della residenza per ciò che concerne l'addizionale regionale. Questo rimane fermo, infatti, al 31 dicembre dell'anno di competenza.

Il datore di lavoro, sostituto d'imposta, è onerato ora, dunque, di un doppio controllo sulla residenza del dipendente: al primo gennaio, per individuare il Comune di competenza cui va attribuita la relativa addizionale, e al 31 dicembre, per quanto concerne, invece, la Regione e la relativa addizionale.

Circa le modalità del prelievo, si sottolinea come nulla cambi in tema di addizionale regionale, ove il sostituto di imposta continuerà a effettuare le trattenute con le consuete modalità, ovvero prelevando, nell'anno successivo a quello di riferimento, l'importo dovuto in undici, dieci o nove rate, a seconda che il conguaglio sia effettuato, rispettivamente, a dicembre, gennaio o febbraio.
Per quanto riguarda, invece, l'addizionale comunale, il datore di lavoro dovrà, in base alle disposizioni introdotte con il comma 142 della Finanziaria, trattenere una prima quota, a titolo di acconto, pari al 30 per cento del dovuto, e una seconda quota, a titolo di saldo, con le consuete modalità. L'importo dell'acconto sarà trattenuto in nove rate da marzo fino a novembre.

Ai sensi, poi, del comma 143 della Finanziaria, a partire dal 2007, a ciascun Comune sarà attribuito un codice tributo che dovrà essere utilizzato per effettuare il versamento dell'addizionale. Dispone, infatti, detto comma che "a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune". A tal fine, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, saranno definite le relative modalità di attuazione.

 
Mauro Di Biasi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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