Addizionali Irpef: l'aumento viene dal passato.


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Addizionali Irpef: l'aumento viene dal passato.
Autore: Argentino D'Auro - aggiornato il 10/05/2007
N° doc. 3302
10 05 2007 - Edizione delle 17:30  
 
Nota del Dpf n. 8591 del 20 aprile 2007

Addizionali Irpef: l’aumento viene dal passato

Ancora valide le delibere di variazione adottate dopo il 29 settembre 2002 e rimaste sospese fino al 31/12/2006
 
Con la nota n. 8591 del 20 aprile scorso, il dipartimento per le Politiche fiscali ha chiarito che sono ancora valide le delibere comunali di aumento o di conferma dell’addizionale Irpef, adottate successivamente alla data del 29 settembre 2002 e rimaste sospese, ex lege, fino al 31 dicembre 2006.

Per un migliore inquadramento della problematica in esame, vale la pena, sia pur brevemente, rievocare le vicende che hanno preceduto l’emanazione della suddetta nota di prassi.
La Finanziaria 2003 aveva disposto la sospensione dell’efficacia di tutte le delibere comunali, approvate dopo il 29 settembre 2002, che comportavano l’istituzione ex novo dell’addizionale Irpef, ovvero il suo incremento. Di seguito, la sospensione era stata procrastinata a tutto il 31 dicembre 2006, per effetto dell’articolo 1, comma 51, della Finanziaria 2005.
In via incidentale, quest’ultima norma (in deroga al citato articolo 3, comma 1, della Finanziaria 2003, che non consentiva alcuna variazione delle addizionali Irpef, a meno che non fossero confermative o riduttive di quelle in vigore) permetteva un lieve aumento dell’addizionale solo a quei Comuni che, al 1° gennaio 2005, non avevano adottato precedenti delibere di variazione della misura dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’Irpef, subordinandone, peraltro, l’incremento allo 0,1 per cento, in luogo dello 0,5 previsto dalla norma istitutiva dell’addizionale medesima.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 144, della Finanziaria per il 2007, ha rimosso il limite del 31 dicembre 2006, consentendo, di fatto, ai Comuni di riprendere l’attività deliberativa in questione.
Sull’efficacia delle delibere di variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef adottate dopo il 29 settembre 2002, ma rimaste inefficaci per la sospensione protrattasi fino al 31 dicembre 2006, è tornato a esprimersi il Dpf con la nota in commento.

L’ufficio Federalismo fiscale del Dpf ha chiarito che, in costanza di aliquote, deliberate dopo il 29 settembre 2002, rimaste sospese a seguito della ricordata moratoria prevista dalle leggi finanziarie per il 2003 e il 2005, non è necessaria una nuova delibera consiliare confermativa dell’aliquota adottata a suo tempo.
La cessazione ex lege della sospensione comporta una reviviscenza delle deliberazioni sospese, i cui effetti possono essere differiti all’anno 2007, se è volontà del Comune di non apportare alcuna variazione alla misura dell’aliquota.
Anche per l’addizionale comunale Irpef, difatti, trova applicazione l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006: in caso di mancata deliberazione dell’aliquota entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, l’aliquota deliberata per l’anno precedente viene automaticamente prorogata per l’anno successivo.

I tecnici del Dpf, ribadendo l’inutilità delle delibere confermative delle aliquote a suo tempo deliberate, hanno comunque invitato i Comuni, in caso di conferma dell’aliquota, a effettuare una comunicazione all’ufficio ufficio Federalismo fiscale del Dpf, al fine di consentire un tempestivo aggiornamento delle informazioni reperibili sul sito informatico che, a norma dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998, è lo strumento individuato dal legislatore per attribuire piena efficacia alle deliberazioni in materia di addizionale.

 
Argentino D'Auro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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