Agenti pagatori 'certificati' Oicvm armonizzati


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Agenti pagatori 'certificati' Oicvm armonizzati
Autore: Annamaria Crisconio - aggiornato il 14/04/2006
N° doc. 1434
14 04 2006 - Edizione delle 13:30  
 
Risoluzione n. 45/E del 30 marzo 2006

Agenti pagatori "certificati" Oicvm armonizzati

Attestazioni, per le istanze presentate entro la fine dello scorso anno, efficaci dal 1° luglio 2005
 
Con la risoluzione n. 45/E del 30 marzo scorso, l'Agenzia delle entrate ha precisato che i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento direttoriale dell'8/7/2005, sono efficaci dal 1° luglio 2005 (così come specificato dalla circolare 55/E del 30 dicembre 2005), anche se non contengono l'indicazione della decorrenza anticipata.
Il provvedimento citato ha dato attuazione all'articolo 1, comma 4, del Dlgs n. 84 del 18 aprile 2005, che, a sua volta, ha recepito la direttiva 2003/48/Ce del 3 giugno 2003 del Consiglio europeo, in materia di tassazione dei redditi da risparmio percepiti sotto forma di pagamento di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/Ce, sempre del Consiglio europeo, del 26 aprile 2004.

Il Dlgs n. 84/2005 ha indicato quali siano i soggetti obbligati a comunicare all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi pagati o attribuiti a persone fisiche residenti in altro stato membro e ad altri soggetti che, per ragioni commerciali o professionali, pagano o attribuiscono interessi a persone fisiche. Ha, inoltre, stabilito quali tipologie di interessi devono costituire oggetto di comunicazione, nell'ottica della collaborazione tra i paesi dell'Unione europea e con la finalità di evitare la doppia imposizione ai contribuenti.

Gli adempimenti da porre in essere sono diversi in dipendenza del fatto che gli interessi siano pagati agli effettivi beneficiari o a soggetti diversi, denominati agenti pagatori.
Gli agenti pagatori sono tenuti a effettuare la prevista comunicazione all'Amministrazione finanziaria all'atto della riscossione degli interessi; tuttavia, alcuni enti residuali, indicati al comma 3 dell'articolo 1 del Dlgs n. 84/2005, possono scegliere di essere trattati alla pari degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati e, quindi, di eseguire la comunicazione al momento del pagamento agli effettivi beneficiari degli interessi; l'opzione può essere esercitata mediante la presentazione di un'istanza all'Agenzia delle entrate, in seguito alla quale viene rilasciato il certificato oggetto della risoluzione in esame.

Il provvedimento dell'8/7/2005 ha definito le modalità con cui i citati soggetti possono presentare all'Agenzia delle entrate l'istanza per essere trattati come gli Oicvm e, contestualmente, ha approvato lo schema di certificato. Deve trattarsi di soggetti ai quali sono pagati o attribuiti interessi a vantaggio di un beneficiario effettivo, con l'ulteriore requisito di non essere né persone giuridiche, né soggetti tassati in base al reddito d'impresa, né Oicvm autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/Cee.
Rientrano nel novero dei soggetti abilitati a presentare l'istanza, gli enti non commerciali privi di personalità giuridica, come i comitati, le associazioni e le fondazioni, le società semplici e i soggetti loro equiparati, gli Oicvm non autorizzati e i trust costituiti a norma degli articoli 10 e 11 della convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge n. 364 del 16 ottobre 1989.

L'istanza deve essere presentata in carta libera su modello conforme a quello approvato dal citato provvedimento direttoriale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali o similari, o consegna diretta alla direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto, che accoglie o rigetta la domanda entro centoventi giorni.
Se l'istanza è accolta, la Dr rilascia all'interessato il certificato in commento, che produce effetti dalla data di concessione e ha una validità di cinque anni.
Il rilascio del certificato permette alle cosiddette entità residuali, o agenti pagatori, di essere trattati come un Oicvm armonizzato e, dunque, di effettuare le comunicazioni prescritte dalla citata direttiva Ce all'atto del pagamento degli interessi agli effettivi beneficiari, e non al momento della loro riscossione.

Sotto il profilo della decorrenza, la circolare n. 55 del 30 dicembre 2005, nell'illustrare in modo analitico e puntuale le disposizioni introdotte dal citato Dlgs n. 84/2005, ha chiarito che per il primo anno di applicazione di questa disciplina, la validità dei certificati decorre non dal suo rilascio, ma dal 1° luglio 2005, data di entrata in vigore della normativa comunitaria, per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2005. Ciò al fine di evitare che si creino problemi in relazione a investimenti già posti in essere presso intermediari esteri al momento di entrata in vigore del decreto direttoriale.

A tale proposito, erano stati chiesti all'Amministrazione chiarimenti in merito ad alcuni certificati rilasciati prima che fosse pubblicata la circolare n. 55/2005 e, perciò, privi dell'indicazione della decorrenza dal 1° luglio 2005.
Con la risoluzione n. 45/2006, l'Agenzia ha risolto il dubbio, rilevando che dal punto di vista sostanziale non c'è alcuna differenza, i certificati rilasciati nel 2005 producono i loro effetti dal 1° luglio anche se manca tale dicitura sul certificato medesimo, e precisando, altresì, che la direzione regionale è abilitata a rilasciare, a chi ne facesse richiesta, un nuovo certificato in sostituzione del precedente, con l'espressa indicazione della decorrenza dal 1° luglio 2005.

In pratica, gli enti che hanno esercitato l'opzione, presentando l'istanza entro il 31 dicembre 2005, saranno trattati come gli Oicvm armonizzati fin dal 1° luglio 2005 e, conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria, se dovesse ricevere una comunicazione circa gli interessi percepiti da tali enti, tra il 1° luglio e la data di rilascio del certificato, non dovrà rilevare un'omissione di comunicazione da parte di coloro che si pongono come agenti pagatori per i partecipanti all'organismo di investimento collettivo.
 
Annamaria Crisconio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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