Agenzia Entrate: i chiarimenti sulla detassazione degli straordinari


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Agenzia Entrate: i chiarimenti sulla detassazione degli straordinari
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 14/07/2008
N° doc. 9339

Agenzia Entrate: i chiarimenti sulla detassazione degli straordinari

 

E’ stata pubblicata l’11 luglio 2008 la circolare congiunta n. 49 dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la quale si forniscono i chiarimenti operativi per la fruizione della detassazione degli straordinari e dei premi legati alla produttività per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008.
La nota è particolarmente esaustiva e chiarisce molti punti già oggetto di riflessione di questa DPL con la nota n. 7027 del 29 maggio 2008.
Di particolare importanza sono i chiarimenti sui profili giuslavoristici (punto 1.7) che possono così sintetizzarsi:


a) la detassazione (con cedolare secca del 10%) sul lavoro straordinario, fino ad un massimo di 3.000 euro lordi, per i lavoratori che hanno avuto nell’anno precedente un reddito da lavoro subordinato non superiore a 30.000.000 euro, si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi sia l’apprendistato per i maggiorenni che il contratto di inserimento). Ovviamente le prestazioni vanno rese durante tale periodo;

b) per lavoro straordinario si intende sia quello oltre le 40 ore settimanali che, quello settimanale minore fissato dalla contrattazione collettiva che, infine, quello eventualmente fissato dall’ autonomia privata come limite giornaliero e valido ai soli fini contrattuali;

c) il riferimento alle clausole elastiche nei lavori a tempo parziale va riferito ai contratti a tempo parziale stipulati o trasformati prima del 29 maggio u.s. (data di entrata in vigore del D.L. n. 93/08): tutto questo per evitare effetti elusivi. Anche in questo caso le prestazioni vanno riferite al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008;

d) l’incremento della produttività e dell’efficienza organizzativa comprende una serie di voci individuate sia dalla contrattazione collettiva che dalla pattuizione individuale (premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive, sistemi di “banca delle ore”, ecc.). Dal novero sono esclusi gli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati stabilmente nel patrimonio del lavoratore (superminimo individuale). Per quel che concerne i premi di produttività, ai fini dell’imposta sostitutiva rileva il momento di erogazione delle somme che deve collocarsi tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008 (ovvero 12 gennaio 2009) anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti (punto 1.3).

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