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23 04 2007 - Edizione delle 14:15 | |
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Circolare n. 22/E del 19 aprile 2007 |
Aggiornamento per sette metodologie di controllo |
Tra le modifiche più significative, il riferimento all'utilizzo del rinnovato strumento delle indagini finanziarie |
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L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 22/E del 19 aprile 2007, ha aggiornato e diramato una nuova versione delle metodologie di controllo relative alle attività di: noleggio barche da diporto, gestione approdi turistici, lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri, agriturismo, agenzie di mediazione immobiliare, studi di radiologia e radioterapia.
Le diverse metodologie sono corredate da una check list che riepiloga i controlli obbligatori e facoltativi previsti per l'esecuzione delle verifiche. In particolare, una novità comune a tutte le note metodologiche è rappresentata dal riferimento all'utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie, recentemente implementato dal nuovo "Archivio dei rapporti con operatori finanziari" (articolo 37, comma 4, Dl 223/2006). La legge, infatti, impone che le informazioni comunicate saranno recepite in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, alimentata dalle comunicazioni in via telematica di elenchi, completi di codice fiscale, dei soggetti con i quali gli intermediari intrattengono i rapporti stessi, e ciò permetterà ai funzionari dell'Amministrazione abilitati, di conoscere ogni genere di rapporto finanziario facente capo a ciascun contribuente. Tali informazioni potranno essere utilizzate, oltre che nelle indagini di polizia tributaria e per attività connesse alla riscossione mediante ruolo, anche nelle indagini di polizia giudiziaria, negli accertamenti di carattere patrimoniale, nel corso di procedimenti penali e in quelli giudiziari.
Esplicativa, in ordine all'individuazione delle novità relative ai rapporti finanziari da comunicare, è l'interpretazione letterale del comma 4 dell'articolo 37 che esclude dall'obbligo di comunicazione tutte le operazioni extra-conto ("non contenute" cioè in un rapporto), fermo restando che per queste ultime operazioni gli intermediari hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2006, di rilevarle e tenerle in evidenza con le generalità dei soggetti che le pongono in essere, al fine dell'attuazione della procedura telematica delle richieste e delle risposte nell'ambito delle indagini finanziarie.
In merito all'individuazione dei soggetti tenuti ai nuovi obblighi di comunicazione dell'Anagrafe tributaria, la circolare n. 18/E del 4 aprile 2007, riferendosi all'allegato 3 del provvedimento 22/12/2005, elenca in dettaglio i soggetti che svolgono attività finanziaria, i quali devono rilevare e tenere in evidenza i dati relativi ai rapporti intrattenuti dai contribuenti e comunicarli periodicamente all'AT. Tra i soggetti indicati vanno ricordati non solo istituti bancari e Poste italiane Spa, ma anche intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società gestione del risparmio e società fiduciarie, coinvolgendo, in definitiva, tutti i soggetti che istituzionalmente pongono in essere operazioni di gestione, impiego e movimentazione di disponibilità finanziarie. Gli operatori finanziari effettueranno le comunicazioni tramite Entratel o Fisconline, utilizzando i software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia, secondo il seguente calendario: per i rapporti in essere al 31/12/2006 e quelli cessati nel periodo 1/1/2005 - 31/12/2006 entro il 30 aprile 2007, per le informazioni relative al periodo gennaio - aprile 2007 entro il 31 maggio 2007, a regime quelle relative a ciascun mese entro il mese successivo.
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Giuseppe Malinconico | |