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Agricoltura, niente bollo per istanze risarcimento danni - Risoluzione n. 109/E del 27 marzo 2008. |
Autore: Anna Rita Zannella - aggiornato il 28/03/2008 |
N° doc. 8724 |
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27 03 2008 - Edizione delle 17:00 | |
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Risoluzione n. 109/E del 27 marzo 2008 |
Agricoltura, niente bollo per istanze risarcimento danni |
Scatta per la generalità dei soggetti l’esenzione dal tributo sulle richieste di indennizzoformulate a seguito di coltivazioni rovinate da animali selvatici |
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Non è dovuta l’imposta di bollo sulle istanze presentate per ottenere l’indennizzo del danno causato alle coltivazioni dalla fauna selvatica. Il beneficio trova applicazione non solo per i produttori agricoli, ma anche per i privati cittadini, in ragione della titolarità o della conduzione di fondi, ovvero dell’esercizio di attività agro-forestali o zootecniche. Lo ha chiarito, con la risoluzione n. 109/E, l’agenzia delle Entrate, interpellata sull’argomento dal ministero dell’Ambiente.
L’Amministrazione è giunta a tale determinazione evidenziando come l’articolo 3 della tariffa, allegato A, parte I, annessa al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, pur prevedendo l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio per “Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”, sia norma di carattere generale, derogata dall’articolo 21–bis della tabella allegata al citato Dpr n. 642/1972, che esenta in modo assoluto dal tributo “Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1059, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia”.
L’esenzione dall’imposta di bollo per le istanze presentate dai produttori agricoli volte a ottenere il risarcimento dei danni causati alle coltivazioni da animali selvatici era stata già “chiarita” dall’agenzia delle Entrate, con diversi documenti di prassi, in passato emanati. A tale mosaico la risoluzione n. 109/E ha aggiunto una tessera importante, allorchè è stato precisato che “il beneficio dell’esenzione in esame spetta alla generalità dei soggetti che operano in agricoltura in quanto legittimati alla presentazione di istanze di indennizzo per danno da fauna selvatica” ampliando, in tal modo, la portata dell’agevolazione con riferimento ai soggetti che ne potranno beneficiare.
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Anna Rita Zannella | |
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