Aiuti di Stato: bocciati in Europa ma debitamente recuperati dalle Entrate.


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Aiuti di Stato: bocciati in Europa ma debitamente recuperati dalle Entrate.
Autore: Antonina Giordano - aggiornato il 28/03/2008
N° doc. 8722
27 03 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Ctp di Perugia, sentenza n. 1/2/08 del 19 febbraio 2008

Aiuti di Stato: bocciati in Europa
ma debitamente recuperati dalle Entrate

La decisione di incompatibilità con il mercato comune legittima i provvedimenti dell'Agenzia
 
Ad avviso della Commissione tributaria provinciale di Perugia è pienamente condivisibile, perché fondata, l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate in base alla quale ha attivato, a seguito della pronuncia di illegittimità degli aiuti di Stato della Commissione europea, la procedura di recupero degli aiuti di Stato, ossia delle imposte non versate.

La problematica, non nuova nel repertorio giurisprudenziale, conferma ancora una volta che l'operato delle Entrate non presenta, in diritto e in punta di fatto, elementi di censurabilità, in quanto realizzato nel rispetto della normativa comunitaria in materia (articoli 87, 88 e 89 del Trattato istitutivo della Comunità europea e Regolamento CE n. 659 del 22 marzo 1999) e delle modalità previste dall'ordinamento tributario per il recupero delle agevolazioni non spettanti (articolo 19, comma 1, lettera h, Dlgs 546/1992).

La recente sentenza suggella principi giurisprudenziali miliari nella disciplina degli aiuti di Stato, la quale prende in considerazione non solo le esigenze delle imprese ma anche quelle dell'armonizzazione tra i vari ordinamenti, in linea con la strategia condivisa del mercato comunitario di colpire la concorrenza fiscale dannosa.

Per meglio comprendere il decisus dei giudici tributari, ripercorriamo la dinamica dei fatti attraverso l'esposizione che viene riportata nell'argomentatissima narrativa e, pregiudizialmente, chiariamo cosa s'intende per aiuto di stato.

Gli aiuti di Stato
La nozione di aiuto di Stato è multicomprensiva perchè comprende non soltanto prestazioni positive ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che di norma gravano sul bilancio di un'impresa.
L'aiuto, infatti, è una misura agevolativa diretta ad assicurare a imprese pubbliche o private vantaggi economicamente apprezzabili concessi dal legislatore, direttamente o indirettamente, mediante riduzioni di costi, sgravi d'interessi, tariffe preferenziali o, come nel caso oggetto del contendere, agevolazioni fiscali, nella finalità di favorire talune imprese o produzioni che potrebbero trovarsi compromesse nel mercato interno.

La finalità di tutelare che la libera concorrenza non sia falsata dal mercato interno richiede che vi sia la leale cooperazione tra gli Stati e le istituzioni comunitarie, affinché le caratteristiche strutturali delle misure erogative pubbliche non siano incompatibili con il mercato comune.
Per tali motivi, la nozione e la disciplina degli aiuti di Stato sono oggetto di normativa comunitaria (articoli 87, 88, 89 del Trattato istitutivo della Comunità europea) che, attraverso la Commissione, ha competenza esclusiva nell'esercizio del controllo di legittimità sull'erogazione delle agevolazioni pubbliche che le vengono sottoposte dagli Stati membri.

I progetti di concessione dell'aiuto debbono, pertanto, essere notificati a cura dello Stato erogante tempestivamente alla Commissione e, nelle more della decisione di autorizzazione - conseguente all'esame preliminare ove non sussistano immediatamente dubbi di compatibilità o successiva al procedimento d'indagine formale, ove si renda necessario acquisire elementi probatori ultronei - da parte dell'Autorità comunitaria, non sono suscettibili di esecuzione.
Ovviamente, la decisione dell'istituzione sovranazionale non si traduce nella mera dichiarazione di illegittimità delle assegnazioni in contrasto con le norme del Trattato, ma anche nell'obbligo all'ente erogatore di ripristino dello status quo ante, attraverso il recupero del vantaggio goduto dal beneficiario.
In altre parole, l'istituzione comunitaria, priva di competenza esclusiva in materia fiscale, tutela il rispetto degli obiettivi del mercato unico limitando le scelte di politica economica e di finanza pubblica degli Stati i quali, con l'adesione al mercato unico, accettano i vincoli all'esercizio della propria sovranità (ovvero alla propria potestà impositiva tributaria) se strumentali alla realizzazione della libera concorrenza, della libera circolazione dei servizi nonché dei capitali.

La fattispecie oggetto della controversia e i motivi del ricorso
Una Spa è stata beneficiaria degli incentivi speciali specifici per le società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato nell'esercizio 2004 avendo posto in essere gli adempimenti occorrenti per l'ammissione alla quotazione nel mercato di contesto (ossia la condizione legittimante per poterne beneficiare).
Poiché la Commissione della comunità europea (decisione C 591 del 16 marzo 2005) ha dichiarato l'incompatibilità con il mercato comune di tale tipologia di aiuti disponendo l'esecuzione "senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale", l'Amministrazione finanziaria ha ottemperato ponendo in essere i provvedimenti di recupero (comunicazione-ingiunzione di pagamento di imposte non versate e iscrizione a ruolo e cartella di pagamento) relativi all'anno d'imposta 2004, avverso i quali la Spa ha proposto due separati ricorsi adducendo l'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione fiscale, sia nel merito che nel rito.

Nel merito, la ricorrente avanza il rilievo che l'ottenimento dei benefici fiscali ha comportato oneri pecuniari gravosi per conseguire le condizioni legittimanti imposti dalla specifica normativa di diritto interno, che sono stati sopportati con legittimo e ragionevole affidamento.
Ed è proprio in forza della tutela del principio generale di diritto comunitario del legittimo affidamento che il contribuente eccepisce che la richiesta di restituzione dell'aiuto fruito sia priva di fondamento.

Al pregiudiziale motivo di merito la ricorrente adduce che la procedura avviata dall'ufficio delle Entrate sarebbe inficiata anche da vizi di rito - con conseguente illegittimità degli atti impugnati - per falsa e/o erronea applicazione di norme di diritto e/o eccesso di potere per assenza di una specifica normativa di dettaglio "definente le modalità e i limiti cui conformarsi", in quanto posta in essere in diretta esecuzione della statuizione della Commissione.

In altri termini, l'istante assume che l'agenzia delle Entrate difetterebbe di una norma legittimante l'adempimento, ossia che l'ufficio avrebbe dovuto dar corso al recupero solo dopo l'emanazione di una norma interna (ossia una normativa di dettaglio che definisca modalità e limiti a cui conformarsi nel recupero, adottato in conformità alle procedure contemplate nell'ordinamento nazionale), non avendo la decisione dell'istituzione sovranazionale i connotati tipici di un atto di normazione compiuta (a causa della voluta indeterminatezza delle modalità di recupero fissate nella decisione comunitaria e dell'espresso rinvio alle norme di diritto interno in essa rinvenibile) direttamente applicabile all'interno.

Il contenuto della sentenza
I giudici tributari non riconoscono alcuna valenza agli assunti della ricorrente e, non rinvenendo alcuna illegittimità nella procedura attivata dall'agenzia delle Entrate, respingono i ricorsi affermando che non sussistono motivi perché la Spa si sottragga all'onere di restituzione.

Nel merito, la Commissione tributaria, afferma che la decisione della Commissione europea ha fatto seguito al procedimento d'indagine conseguente alla notifica e che, in ossequio alla normativa che disciplina la procedura (descritta in abbrivio), è del tutto infondata la pretesa violazione del principio di affidamento, prima che la procedura medesima abbia termine.
Il principio, contenuto nelle norme e più volte ribadito nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee, afferma che il beneficiario dell'aiuto di Stato, in mancanza di notifica alla Commissione europea o in pendenza della procedura di esame preliminare o di indagine formale, non debba riporre alcun affidamento nella regolarità della concessione dello stesso.
I giudici, inoltre, hanno rilevato che della detta procedura e degli effetti è stata data corretta informazione nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2004 e che l'avvio della medesima è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

Vengono parimenti confutate le argomentazioni circa l'illegittimità, nel rito, del recupero effettuato dall'ufficio delle Entrate, dal momento che, in materia, non sussiste a carico delle autorità nazionali alcun obbligo di adottare norme specifiche di esecuzione delle decisioni comunitarie.
Lo Stato membro deve, in buona sostanza, ottemperare senza necessità di recepimento della decisione nell'ordinamento interno salva l'ipotesi - non presente nella fattispecie - in cui necessiti adattamento dello stesso al bisogno.

Trovano piena approvazione, dunque, i provvedimenti dell'Amministrazione fiscale in quanto, essendo l'aiuto un'agevolazione nella forma di minor imposta versata, il recupero può legittimamente avvenire secondo le medesime modalità previste dalla normativa interna per il recupero delle agevolazioni non spettanti, con la apodittica conseguenza che la forma (comunicazione-ingiunzione) non è eccepibile (come pretestuosamente sostenuto dalla ricorrente) come atto atipico, perché codificata nell'ordinamento giuridico tributario.

 
Antonina Giordano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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