Al condomino fai da te il 36 per l ascensore - Risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008.


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Al condomino fai da te il 36 per l ascensore - Risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008.
Autore: Giulia Marconi - aggiornato il 26/06/2008
N° doc. 9177
26 06 2008 - Edizione delle 11:15  
 
Risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008

Al condomino fai da te il 36% per l'ascensore

La detrazione per l'istallazione non deliberata dall'assemblea ma autorizzata dal Comune spetta solo in relazione alla spesa imputabile in base alla tabella di ripartizione millesimale
 
Il condomino che a sue spese installa un ascensore nel cavedio condominale senza l'autorizzazione dell'assemblea, ma che ha ricevuto il preventivo nulla osta del Comune, può beneficiare della detrazione Irpef del 36 per cento. Si tratta infatti di un intervento di manutenzione straordinaria e finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche. L'agevolazione è però fruibile solo relativamente alla quota parte di spesa a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale.
Questo, in sintesi, il parere fornito dall'agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 264/E del 25 giugno.

Nel dettaglio, il contribuente interpellante ritiene di poter beneficiare dello sconto Irpef, poiché l'intervento non arrecherà alcun danno ai condomini, anzi gli stessi potranno goderne, in regime di comunione aperta. Inoltre, essendo unico condomino committente dell'appalto per la costruzione dell'ascensore, gli spetterebbe - sostiene - la detrazione fino al limite di 48mila euro.

L'Agenzia, prima di pronunciarsi sulla spettanza del beneficio, puntualizza che l'importo di 48mila euro non rappresenta l'importo massimo della detrazione ma piuttosto il tetto di spesa su cui calcolare l'agevolazione nella misura del 36%. L'ammontare detraibile non potrà quindi superare i 17.280 euro (il 36% di 48mila).

Entrando nel merito della questione tecnica, la risoluzione chiarisce che la detrazione spetta anche se manca l'autorizzazione del condominio a una spesa che sarebbe di sua competenza. Determinante è il nulla osta preventivamente ricevuto dal Comune.
Le Entrate precisano infatti che l'avallo dell'Amministrazione locale è arrivato sulla base del parere favorevole dell'Avvocatura civica. Quest'ultima ha dichiarato non solo che l'opera può essere realizzata senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, ma anche che l'intervento è chiaramente finalizzato ad abbattere le barriere architettoniche.
Proprio su questo punto fa leva l'Agenzia, giungendo alla conclusione che l'installazione dell'ascensore rientra tra gli interventi per i quali è riconosciuta l'agevolazione perché si configura come manutenzione straordinaria ed è finalizzata a rendere più accessibile l'edificio.

L'Agenzia, in conclusione, chiarisce in che misura il condomino potrà beneficiare della detrazione. L'agevolazione spetta non sulla spesa totale, ma soltanto relativamente alla quota parte a lui imputabile in base ai millesimi posseduti.

 
Giulia Marconi
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