Al via l'operazione cinque per mille (1).


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Al via l'operazione cinque per mille (1).
Autore: Flavio Ferrini - aggiornato il 12/03/2007
N° doc. 2707
 
12 03 2007 - Edizione delle 13:15  
 
Sul sito delle Entrate modello, istruzioni e software

Al via l'operazione cinque per mille (1)

I soggetti non profit interessati a partecipare al riparto delle somme devono trasmettere la domanda in via telematica entro il 20 marzo
 
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (commi 1234-1237), ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale.
In particolare, per l'anno finanziario 2007, sono previste le seguenti possibilità di destinazione:
  1. sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi da 1 a 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997
  2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università
  3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Per ciascuna delle tipologie di soggetti destinatari del 5 per mille dell'Irpef sarà predisposto un apposito elenco; in particolare:

  • per i soggetti di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate predisporrà l'elenco sulla base delle domande che gli interessati faranno pervenire entro il prossimo 20 marzo, utilizzando il prodotto informatico "Domanda 5 per mille" disponibile su www.agenziaentrate.gov.it
  • per gli enti di cui alle lettere b) e c), il ministero dell'Università e della Ricerca e il ministero della Salute provvederanno alla predisposizione dei rispettivi elenchi e alla trasmissione degli stessi in via telematica all'Agenzia.

Per i soggetti di cui alla lettera a), a fronte delle domande di iscrizione correttamente presentate ed accolte dal sistema, sarà fornita un'attestazione di avvenuta ricezione riportante, tra l'altro, la denominazione e la sede del soggetto iscritto così come risultanti negli archivi dell'Anagrafe tributaria.
Tali dati saranno utilizzati per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti iscritti al riparto della quota del 5 per mille.
Nel caso siano state inviate più domande per lo stesso soggetto, farà fede l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.
Qualora una domanda di iscrizione accolta sia stata inviata per errore, è possibile richiederne l'annullamento, sempre entro il termine del 20 marzo, utilizzando le consuete funzioni a disposizione degli utenti abilitati ai servizi telematici Entratel e Fisconline.

Il modello per l'iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille è suddiviso in quattro sezioni:

  1. nella prima occorre riportare i dati dell'ente; in particolare, occorre indicare il codice fiscale del soggetto per il quale è presentata la domanda. Non verranno accolte le domande che contengono in questa sezione codici fiscali non registrati o che risultino non più attivi negli archivi dell'Anagrafe tributaria
  2. nella seconda deve essere barrata la casella relativa alla tipologia del soggetto, fra quelle previste dalla citata lettera a) del comma 1234 della legge n. 296/2006, per il quale viene presentata la domanda. E' obbligatorio barrare una sola casella



  3. nella terza vanno indicati i dati relativi al legale rappresentante firmatario e, in particolare, codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale
  4. la quarta riguarda l'impegno alla presentazione ed è riservata agli intermediari abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni, che presentano la domanda per conto dei loro clienti. In caso di compilazione, è obbligatoria l'indicazione sia del codice fiscale dell'intermediario sia della data dell'impegno a presentare la domanda



L'elenco dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per mille è formato sulla base delle domande validamente accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.
Il predetto elenco sarà pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 23 marzo sul proprio sito internet, con indicazione del codice fiscale, della denominazione e della sede di ciascun soggetto iscritto.
Le correzioni di eventuali errori contenuti nell'elenco potranno essere richieste, non oltre il 2 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, presso la direzione regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.
Una volta esaminate le richieste di correzione, l'elenco aggiornato dei soggetti iscritti sarà nuovamente pubblicato dall'Agenzia sul predetto sito, in forma definitiva, entro l'11 aprile 2007.

Qualora nell'attestazione di avvenuta ricezione si riscontri una denominazione o una sede non aggiornate, è necessario provvedere tempestivamente a comunicare le variazioni occorse, utilizzando i modelli anagrafici, come previsto dalla norma, e ripetere successivamente l'invio della domanda.
In particolare, i soggetti titolari di partita Iva devono utilizzare il modello AA7/8 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche) - che può essere presentato, oltre che a un qualunque ufficio dell'Agenzia, anche in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Il modello AA7/8 è disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito internet delle Entrate, alla voce modulistica/modelli di dichiarazione.
I non titolari di partita Iva devono invece utilizzare il modello AA5/5 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale (soggetti diversi dalle persone fisiche) - che deve essere presentato all'ufficio delle Entrate competente sulla base del domicilio fiscale. Il modello AA5/5 è disponibile presso il medesimo ufficio.

Qualora la domanda non sia stata accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe tributaria, è necessario rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate (titolari di partita Iva) ovvero all'ufficio competente sulla base del domicilio fiscale (non titolari di partita Iva), al fine di verificare e rimuovere le eventuali anomalie e poter ripetere successivamente l'invio della domanda.

1 - continua

 
Flavio Ferrini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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