Alla cassa per l'acconto sulle rivalutazioni del tfr.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Alla cassa per l'acconto sulle rivalutazioni del tfr.
Autore: Saverio Cinieri - aggiornato il 09/12/2005
N° doc. 1026
 
09 12 2005 - Edizione delle 15:30  
 
La scadenza è fissata al 16 dicembre

Alla cassa per l'acconto sulle rivalutazioni del tfr

L'imposta sostitutiva va versata con l'F24, utilizzando il codice tributo 1712
 
La riforma della tassazione del tfr
A decorrere dal 1° gennaio 2001, in base a quanto disposto dall'articolo 11 del Dlgs n. 47/2000, così come modificato dall'articolo 8 del Dlgs n. 168/2001, sulla quota annua di rivalutazioni del tfr si deve applicare un'imposta sostitutiva, a titolo definitivo, nella misura dell'11 per cento.
Tale imposta trae origine dalla riforma della tassazione del tfr contenuta nel predetto decreto che, a partire, appunto, dal 1° gennaio 2001, ha sostanzialmente previsto:
  • la distinzione, ai fini della tassazione, delle pure quote capitale del Tfr dalle relative rivalutazioni
  • l'imputazione dell'imposta sostitutiva, calcolata sulle rivalutazioni, a riduzione del fondo Tfr
  • l'irrilevanza, ai fini del calcolo del reddito delle rivalutazioni maturate dal 1° gennaio 2001
  • la soppressione della deduzione annua di 309,87 euro
  • l'istituzione di una detrazione d'imposta pari a 61,97 euro per ogni anno, rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno
  • l'istituzione, per i contratti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, di una ulteriore detrazione pari a 61,97 euro per ciascun anno, rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno
  • la provvisorietà della tassazione operata dal sostituto d'imposta con la conseguenza che gli uffici finanziari liquidano poi definitivamente l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

La rivalutazione del tfr
Come noto, l'articolo 2120 c.c. sancisce l'obbligo di rivalutare il fondo tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell'anno stesso) sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell'1,50 per cento e da uno variabile pari al 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini dell'applicazione della norma suddetta, l'incremento rivalutativo si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In quest'ultimo caso, l'indice Istat è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del tfr
Tralasciando gli aspetti operativi legati al calcolo del saldo dell'imposta sostitutiva (che, come è noto, va versato entro il 16 febbraio dell'anno successivo all'anno a cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale l'imposta è stata calcolata), la base imponibile dell'acconto di dicembre è pari al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai Tfr, eventualmente, erogati nel corso dello stesso anno.
In alternativa, al metodo di calcolo sopra illustrato, il sostituto d'imposta può scegliere di calcolare l'acconto, presuntivamente, nella misura pari al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.
In questo caso, il sostituto d'imposta deve avere cura di determinare con esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale, alla data prevista per il pagamento dell'acconto (appunto il 16 dicembre di ciascun anno), non è ancora "maturata" la quota del trattamento di fine rapporto di competenza.
Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del trattamento di fine rapporto maturate nell'anno al fine di determinare la base di calcolo annuale sulla quale determinare l'acconto d'imposta del 90 per cento.
Pertanto, semplificando, per determinare l'ammontare imponibile su cui poi si dovrà applicare l'aliquota agevolata dell'11 per cento per l'acconto dell'imposta sostitutiva, è possibile ricorrere:

  • al 90 per cento delle rivalutazioni maturate, relative all'anno 2004, sommando, alle stesse, eventuali rivalutazioni calcolate in funzione di Tfr erogati per cessazioni di rapporto, avvenute nel corso dell'anno 2004 (metodo storico)
  • al 90 per cento delle rivalutazioni che, presuntivamente, matureranno nel corso dell'anno 2005 (metodo previsionale o presuntivo).

Esempio
Si riporta, di seguito un esempio di calcolo dell'acconto con il metodo storico, presupponendo che non ci siano state cessazioni di rapporti nell'anno

Tfr maturato al 31 dicembre 2004

30.000,00

Coefficiente di rivalutazione al 31 dicembre 2004

2,793103%

Rivalutazioni maturate al 31 dicembre 2004 (30.000 x 2,793103%)

837,93

Base imponibile dell'imposta sostitutiva (837,93 x 90%)

754,14

Imposta sostitutiva (754,14 x 11%)

82,96

Importo da versare al 16 dicembre 2005

82,96


Alle modalità di calcolo sopra descritte, fa eccezione il caso in cui, prima del 16 dicembre di ciascun anno, tutti i dipendenti hanno cessato il rapporto di lavoro: infatti, in tale ipotesi, è possibile applicare l'acconto non sulla quota di rivalutazione dell'anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l'acconto.

Modalità di versamento dell'acconto
In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva sia in acconto che a saldo, il sostituto d'imposta deve avvalersi del modello F24.
Relativamente all'acconto, il codice tributo da utilizzare è 1712, indicando l'anno di riferimento dell'imposta e la relativa somma a debito per l'acconto.
Nell'ipotesi in cui l'acconto versato risulti superiore a quanto effettivamente dovuto, è possibile effettuare la compensazione con altri imposte o contributi.
Da ricordare, infine, che l'articolo 11 del Dlgs n. 47/2000 estende anche al versamento dell'imposta sostitutiva la possibilità di usufruire, qualora esistente, del credito derivante dall'anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3 della legge n. 662/1996.
Tale credito può essere utilizzato mediante modello F24, fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta, indipendentemente dalla procedura disciplinata dal richiamato articolo 3. In tal caso, l'importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite annuo massimo di compensazione di 516.456,90 euro (articolo 34, legge n. 388/2000).

 
Saverio Cinieri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware