Allaccio alla rete fognaria, per i consorzi niente 36 - Risoluzione n. 84/E del 7 maggio 2007.


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Allaccio alla rete fognaria, per i consorzi niente 36 - Risoluzione n. 84/E del 7 maggio 2007.
Autore: Paola Pullella Lucano - aggiornato il 07/05/2007
N° doc. 3280
07 05 2007 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 84/E del 7 maggio 2007

Allaccio alla rete fognaria, per i consorzi niente 36%

La natura giuridica dell'ente non ne consente l'assimilazione a un condominio Peraltro tali lavori non rientrano tra quelli agevolabili relativi alle parti comuni
 
Le spese per i lavori effettuati per il convogliamento delle acque reflue al collettore fognario pubblico e per la sistemazione della rete idrica, sostenute da un consorzio costituito tra proprietari di immobili residenziali con l'incarico di amministrare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi comuni legati appunto alle proprietà consorziate (strade, rete idrica, fognature, illuminazione aree verdi, eccetera), non sono detraibili ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per due fondamentali motivi. Il primo attiene alla individuazione giuridica del consorzio e alla possibilità di assimilarlo al condominio, il secondo al riconoscimento e alla determinazione delle "parti comuni" degli edifici residenziali.
E' quanto risponde l'Agenzia delle entrate a una istanza di interpello, con la
risoluzione 84/E del 7 maggio 2007.

Per quanto riguarda il primo punto, il consorzio istante ha proposto all'Amministrazione finanziaria di comportarsi come un condominio, riconoscendo ai proprietari delle singole unità immobiliari la possibilità di detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, il 36 per cento dei costi sostenuti per il collettamento della rete fognaria e idrica.
L'Agenzia ha risposto che ciò non è attuabile per il fatto che - come espresso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4125 del 2003 - "i consorzi tra proprietari di immobili costituiscono figure atipiche nell'ordinamento giuridico che secondo la giurisprudenza presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute". Di conseguenza, l'assimilazione a un condominio dipende soltanto da specifiche pattuizioni contrattuali definite all'interno dello statuto e dell'atto costitutivo.
Nel nostro caso, l'istante non sembra possedere le caratteristiche richieste; in particolare, nei due ordinamenti appare prevalente la funzione "dinamica" attribuita al consorzio e non l'istituzione su base "reale", tipica dei condomini.

Incontrovertibile, poi, appare il fatto che nella determinazione delle parti comuni degli edifici residenziali bisogna fare riferimento alla legge 449 del 1997 - contenente le disposizioni tributarie relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio - che, a sua volta, richiama quanto contenuto nel punto 1 dell'articolo 1117 del Codice civile, secondo cui sono oggetto di proprietà comune: "il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune".
La citata legge 449 non menziona acquedotti, fognature, canali di scarico, impianti per l'acqua e altri impianti del genere fino al punto in cui si "attaccano" a strutture e condutture di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
In buona sostanza, i lavori effettuati per conto dei proprietari degli edifici dal consorzio non rientrano in alcun modo nelle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La risoluzione ricorda, infine, che i suddetti lavori di collettamento della rete fognaria e idrica usufruiscono dell'aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

 
Paola Pullella Lucano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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