Ancora pochi giorni per l'acconto Irpef.


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Ancora pochi giorni per l'acconto Irpef.
Autore: Saverio Cinieri - aggiornato il 28/11/2005
N° doc. 985
28 11 2005 - Edizione delle 14:15  
 
Termine di scadenza, mercoledì 30

Ancora pochi giorni per l'acconto Irpef

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è il 4034
 
Scade mercoledì 30 novembre il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata dell'acconto Irpef da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del modello Unico 2005.
Entro lo stesso termine va versata anche la seconda o unica rata dell'Irap.

Acconto Irpef
Soggetti obbligati
Sono tenuti a versare l'acconto Irpef per il 2005 le persone fisiche che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi Unico PF 2005, hanno dichiarato un'imposta, relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, superiore a 51,65 euro (andrà, pertanto, controllato il rigo RN25 del modello).
Oltre ai contribuenti che hanno dichiarato un'imposta netta, relativa al periodo precedente, non superiore a 51,65 euro, non devono, invece, versare l'acconto:
  • coloro i quali non hanno avuto redditi nell'esercizio precedente (ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2005)
  • coloro i quali non avranno redditi nell'esercizio in corso (ad esempio, i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2004)
  • coloro i quali non hanno presentato la dichiarazione per l'anno precedente, perché non obbligati (ad esempio, i contribuenti che hanno percepito redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore a 3mila euro)
  • coloro i quali nell'esercizio precedente, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna Irpef all'atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d'imposta
  • coloro i quali hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l'imposta (al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute)
  • gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2005 e il 30 novembre 2005 dell'anno in corso per i redditi del de cuius.

Modalità di calcolo
L'acconto Irpef di novembre, così come il saldo e l'eventuale primo acconto, sono versati in autotassazione.
Per quel che riguarda l'acconto, il cui ammontare complessivo è pari al 98 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, il calcolo è effettuato direttamente dal contribuente in via presuntiva e con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
In particolare, dalle risultanze della dichiarazione dei redditi, il contribuente può trovarsi in una delle tre seguenti situazioni:

  • non essere tenuto a versare alcun acconto
  • essere tenuto a versare un unico acconto (entro novembre)
  • essere tenuto a versare due acconti (di cui il primo in sede di versamento del saldo Irpef - giugno o luglio con la maggiorazione - e l'altro entro novembre).

Come già accennato, il rigo del modello Unico 2005 da considerare per il calcolo è RN25 - Differenza.

Situazione n. 1: nessun obbligo di acconto
Oltre alle situazioni sopra menzionate che esonerano il contribuente dal versare l'acconto Irpef, è stato anche precisato che nessun acconto è comunque dovuto se l'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, non supera 51,65 euro.
Poiché gli importi indicati in dichiarazione sono arrotondati all'unità di euro, il contribuente non è tenuto a versare alcun acconto (né a giugno/luglio, né a novembre) se l'importo indicato nel rigo RN25 non supera 52 euro.

Situazione n. 2: versamento di un unico acconto
Se l'importo indicato le rigo RN25 supera 52 euro, il contribuente deve calcolare l'acconto, moltiplicando il dato risultante da tale rigo per il 98 per cento.
Anche in tal caso, occorre tenere presente un altro valore soglia; infatti, se l'importo così determinato non supera 257,52 euro, il contribuente è tenuto a versare l'acconto in un'unica soluzione, entro il 30 novembre.

Situazione n. 3: versamento di due acconti
L'ultimo caso che si può verificare è quello in cui il contribuente deve versare due acconti dell'Irpef, il primo dei quali rispettando le stesse scadenze e modalità del saldo (quindi, entro il 20 giugno o, in alternativa, entro il 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento e, usufruendo, anche, della possibilità di rateizzarlo), il secondo, invece, entro il 30 novembre (senza alcuna possibilità di rateazione).
Pertanto, se applicando il 98 per cento sul rigo RN25 si determina un valore superiore a 257,52 euro, l'acconto così determinato deve essere versato in due rate, di cui:

  • la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo
  • la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2005.

Per semplificare, le percentuali da applicare al rigo RN25, per determinare i due acconti sono le seguenti:
- 1° acconto = 40% del 98% = 39,2%
- 2° acconto = 60% del 98% = 58,8%.

Esempio:
Si consideri, ad esempio, il caso di un contribuente, il cui quadro RN di Unico 2005 sia il seguente:

Quadro RN

Come è possibile verificare, dal predetto quadro risultano i seguenti dati:
- rigo RN25 - Differenza = 426,00 euro
- rigo RN29 - Acconti versati = 502,00 euro
- rigo RN32 - Imposta a credito = 76,00 euro.
In tal caso, poiché il rigo RN25 supera l'importo di 52 euro, sono dovuti gli acconti; va stabilito, dunque, se si deve versare un unico acconto o entrambi.
Pertanto, il calcolo da effettuare è il seguente:
Rigo RN25 * 98% = 426,00 * 98% = 417,48 euro.
Poiché l'importo determinato supera la soglia di 257,52 euro, il contribuente deve calcolare due acconti nel seguente modo:
- 1° acconto = RN25 * 39,2% = 426,00 * 39,2% = 166,99 euro
- 2° acconto = RN25 * 58,8% = 426,00 * 58,8% = 250,49 euro.

Acconto in misura ridotta
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2005 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.
Inoltre, l'importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di Irpef per l'anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell'anno in corso, non è tenuto al versamento dell'acconto.
Va precisato, comunque, che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell'acconto si va incontro all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia (30 per cento dell'importo non versato oltre agli interessi legali).

Modalità di versamento
Il versamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando il modello F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o presso le banche convenzionate.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

  • presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari
  • presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari, e/o vaglia cambiari
  • presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei a eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat
  • negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.
E' consentita, inoltre, la possibilità di effettuare versamenti telematici a tutti coloro che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate e che abbiano ricevuto l'apposito codice Pin previa richiesta effettuata attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda l'Irpef, il codice tributo da utilizzare nell'F24 per l'acconto di novembre è il 4034 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Irpef.
Va, inoltre, ricordato che è possibile compensare, liberamente, l'importo dovuto a titolo d'acconto Irpef con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

Esempio
Tornando all'esempio sopra riportato, poiché il contribuente ha chiuso la dichiarazione dei redditi con un saldo Irpef a credito (pari a 76,00), può scomputarlo dagli acconti che è obbligato a versare.
In particolare, può operare nel seguente modo:
- 1° acconto = 166,99 - 76,00 = 90,99 euro
- 2° acconto = 250,49.
Pertanto, il credito viene utilizzato completamente per compensare il primo acconto, con la conseguenza che l'acconto di novembre è dovuto per l'intero importo.

Si riporta, di seguito il modello F24, relativo all'acconto di novembre, appositamente compilato.

Modello F24

Casi particolari
Si rammenta che i soggetti che beneficiano delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (si tratta della cosiddetta "Tecno-Tremonti"), devono determinare l'acconto dell'Irpef dovuto per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle citate disposizioni agevolative.

Acconto Irap
Riguardo alla determinazione degli acconti Irap, si applicano le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi.
Per i soggetti Irpef, pertanto, l'acconto Irap relativo all'anno 2005 è dovuto in misura pari al 98 per cento dell'importo dell'imposta dovuta (rigo IQ90) sempreché l'importo ivi indicato superi 52,00 euro.
Anche in tal caso, il contribuente può commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza.
Il codice tributo da utilizzare nell'F24 è 3813 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IRAP.

 
Saverio Cinieri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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