La presentazione è ormai obbligatoria solo in pochi casi, grazie al libero accesso dei Comuni ai dati catastali
Pronto il modello Ici per l'anno 2008, approvato, con le relative istruzioni, con decreto del direttore generale delle Finanze del 12 maggio.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici sussiste ormai solo in alcuni casi. Da quando è diventato effettivo l'interscambio informativo dei dati catastali, accertato con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007, i Comuni, infatti, posso accedere direttamente alle informazioni contenute nella banca dati catastale.
Pertanto, il modello va presentato solo nei seguenti casi:
Pronto il modello Ici per l'anno 2008, approvato, con le relative istruzioni, con decreto del direttore generale delle Finanze del 12 maggio.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici sussiste ormai solo in alcuni casi. Da quando è diventato effettivo l'interscambio informativo dei dati catastali, accertato con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007, i Comuni, infatti, posso accedere direttamente alle informazioni contenute nella banca dati catastale.
Pertanto, il modello va presentato solo nei seguenti casi:
- quando gli immobili godono di riduzione dell'imposta (come nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, o di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale)
- quando sono oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il modello unico informatico (Mui), adoperato dai notai per registrare, trascrivere, iscrivere, annotare nei registri immobiliari e per le volture catastali di atti relativi a diritti sugli immobili (ad esempio, gli immobili situati nei Comuni dove le funzioni catastali sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano)
- il Comune non è in grado di acquisire le informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo (quando, ad esempio l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria, il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa o l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato).
Struttura del modello
Il modello è costituito da due facciate. Nella prima vanno indicati il Comune che riceverà la dichiarazione, i dati del contribuente e degli eventuali contitolari. Nel caso di più proprietari o di più titolari di diritti reali sullo stesso immobile, ciascuno di essi è tenuto a presentare la dichiarazione per la propria quota. Uno qualsiasi dei titolari può, comunque, presentare una dichiarazione congiunta che comprenda quella di tutti gli altri.
La seconda facciata è invece dedicata alla descrizione degli immobili.
Il modello presenta tre esemplari identici, uno per il Comune, uno per il contribuente e una copia per l'elaborazione meccanografica.
I modelli, con le relative istruzioni, sono disponibili gratuitamente presso gli uffici comunali e sul sito www.finanze.gov.it. Si possono utilizzare anche modelli prelevati da altri siti internet purchè abbiano le caratteristiche stabilite dall'articolo 4 del decreto, contengano gli estremi del provvedimento di approvazione del Mef e l'indirizzo del sito dal quale sono stati scaricati.
Termini e modalità di presentazione
La dichiarazione Ici va presentata al Comune dove sono ubicati gli immobili entro gli stessi termini validi per quella dei redditi, così come "rivisitati" dal decreto milleproroghe (Dl 207/2008), quindi entro il 30 settembre per chi presenta il modello Unico. Per i contribuenti Ires, invece, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Se gli immobili posseduti sono ubicati in più comuni, va presentato un singolo modello per ciascun comune.
Se l'immobile è ubicato nel territorio di più comuni, lo stesso si considera situato in quello dove si trova la maggior parte della sua superficie.
La dichiarazione può essere consegnata a mano o inviata in busta chiusa con la dicitura "Dichiarazione Ici 2008", con raccomandata senza ricevuta di ricevuta di ritorno, all'ufficio Tributi del Comune, che dovrà rilasciare apposita ricevuta. In questo caso, come data di presentazione si considera quella di consegna all'ufficio postale.
I Comuni possono stabilire, in relazione alle proprie esigenze organizzative, altre modalità di trasmissione, che andranno adeguatamente comunicate ai cittadini.
Alessandra Gambadoro - pubblicato il 13/05/2009