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26 09 2007 - Edizione delle 15:00 | |
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Commissione tributaria regionale della Liguria |
Appelli sotto la Lanterna |
Gli ultimi interventi dei giudici di merito prima della pausa estiva |
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Sezione 13, sentenza n. 2 depositata il 23 maggio 2007 Irap - professionisti - presupposti per l'esistenza dell'autonoma organizzazione Per l'esistenza di un'attività autonomamente organizzata (presupposto dell'Irap), ciò che conta non è la consistenza dell'organizzazione, bensì l'autonomia della stessa. Relativamente ai liberi professionisti, quindi, va tenuta distinta la condizione di chi opera in proprio, secondo uno schema da se medesimo prefissato e usufruendo di una propria struttura organizzativa, da quella di colui che usufruisce totalmente dell'organizzazione di impresa altrui, secondo le direttive, il coordinamento di altri soggetti, anche se non remunerato alla stregua di un dipendente. Nel primo caso, non v'è dubbio che il professionista svolge un'attività autonomamente organizzata, indipendentemente dalla consistenza dell'organizzazione, in termini di mezzi e personale.
Sezione 11, sentenza n. 63 depositata il 22 giugno 2007 Effetti sul socio dell'accertamento compiuto nei confronti della società L'accertamento compiuto nei confronti di una società di persone produce effetti sui redditi dei soci. Tuttavia, non c'è su questo un'automatica ricaduta del risultato del contenzioso società-Fisco, qualora i soci non abbiano preso parte al giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale, impugnando l'avviso di rettifica del loro reddito personale. In ogni modo, l'eventuale maggior reddito accertato alla società non fa scattare la sanzione per infedele dichiarazione in capo al socio, dal momento che questi, nella sua denuncia, non può che riportare il reddito comunicatogli dalla società.
Sezione 10, sentenza n. 38 depositata il 5 luglio 2007 Lite fiscale pendente - atti definibili Per lite fiscale pendente si intende, ai fini della sua definizione ("condono" del 2002), quella avente a oggetto un atto di imposizione. Restano quindi esclusi gli atti di mera liquidazione, anche se autonomamente impugnabili. Così, l'avviso di liquidazione di imposta e sanzioni, relativo a un avviso di accertamento per Invim straordinaria divenuto definitivo, quantunque impugnabile, non è definibile.
Sezione 10, sentenza n. 40 depositata il 5 luglio 2007 Accertamento "lavoro sommerso" - effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 144/2005 La sentenza della Corte costituzionale n. 114/2005, che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare aveva avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno di contestazione della violazione, non può da sola, essere posta a base di un appello con cui si chiede la riforma della sentenza di primo grado, confermativa delle sanzioni irrogate dall'ufficio. In sostanza, la Consulta, con il suo intervento, ha sostituito una presunzione che non ammetteva prova contraria con una che l'ammette. Grava però sempre sul contribuente l'onere della prova dell'inizio del rapporto di "lavoro nero" dopo il 1° gennaio.
Sezione 8, sentenza n. 84 depositata il 5 luglio 2007 Accertamento analitico-induttivo - rilevanza dell'antieconomicità dei comportamenti imprenditoriali Il comportamento dell'imprenditore, contrario ai canoni dell'economicità, legittima l'accertamento analitico-induttivo, che consente all'ufficio di desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. Questo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare. In presenza di anomalie e incongruenze fra costi di produzione e componenti positivi di reddito, il giudice, per poter annullare o ridurre l'accertamento dell'ufficio, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie.
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Alfonso Lucarelli | |