Art.47 - Revisioni delle detrazioni per carichi di famiglia (D.Lgs 446/97)


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Art.47 - Revisioni delle detrazioni per carichi di famiglia (D.Lgs 446/97)
Autore: GbSoftware - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13023
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Articolo 47
- Revisioni delle detrazioni per carichi di famiglia

In vigore dal 1 gennaio 1998
L'articolo   12   del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del    Presidente    della    Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'
sostituito dal  seguente:  "Art.  12  (Detrazioni per carichi di famiglia). 
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire    961.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3) lire    889.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire    817.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 100.000.000;
b) per   ciascun   figlio,   compresi   i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e   gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'articolo 433   del   codice   civile   che  conviva con il contribuente o percepisca assegni   alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, complessivamente   lire 336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla   detrazione   in   proporzione  all'effettivo onere sostenuto da
ciascuno.

2. Se   l'altro   genitore   manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente   separato,   ovvero   se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del  solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si
e' successivamente   ed   effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si
applica la detrazione prevista dalla lettera b).

3. Le  detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali  si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche
le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e   consolari  e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli   enti   gestiti  direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica,   non   superiore   a   lire 5.500.000, al lordo degli oneri
deducibili. 

4. Le   detrazioni  per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese  in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.".
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