Art.53 - Albo per l accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (D.Lgs 446/97)


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Art.53 - Albo per l accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (D.Lgs 446/97)
Autore: GbSoftware - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13033
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Articolo 53 - Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

In vigore dal 26 maggio 1998
Modificato da: Decreto legislativo del 10/04/1998 n. 137 Articolo 15

1. Presso  il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad   effettuare   attivita'   di  liquidazione e di accertamento dei
 tributi e  quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

 2. L'esame    delle    domande    di    iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e   la   sospensione   dall'albo, la revoca e la decadenza della
 gestione sono   effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
 
3. Con   decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma   3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze
 di trasparenza   e   di   tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato citta', sono  definiti   le   condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
 nell'albo, al   fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la   sussistenza   di  sufficienti requisiti morali e l'assenza di
 cause di  incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla   composizione,   al   funzionamento   e alla durata in carica dei
 componenti della   commissione  di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per  l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e
 la cancellazione   dall'albo   nonche'   ai   casi di revoca e decadenza della gestione.
 Per i    soggetti    affidatari    di  servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di   tributi   e   altre entrate degli enti locali, che svolgano i
 predetti servizi   almeno dal 1 gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non  superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
 requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
 
4. Sono   abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.    507,    concernenti    la  gestione del servizio di accertamento e
 riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.
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