Art.54 - Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici (D.Lgs 446/97)


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Art.54 - Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici (D.Lgs 446/97)
Autore: GbSoftware - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13035
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Articolo 54 - Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

In vigore dal 1 gennaio 2001 - con effetto dal 1 gennaio 1998
Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 54

1. Le   provincie   e   i   comuni   approvano  le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere  modificati; in  presenza di   rilevanti   incrementi nei costi 
relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio   finanziario.  L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
 


 

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