Art.57 - Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni (D.Lgs 446/97)


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Art.57 - Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni (D.Lgs 446/97)
Autore: GbSoftware - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13042
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Articolo 57 - Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni

In vigore dal 1 gennaio 1998 - con effetto dal 1 gennaio 1999

 1. Nel   testo   unico   delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo   7,   concernente  gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1,   secondo   periodo,   le   parole  "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";

 b) all'articolo   51,  relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4,  dopo le   parole   "art.   7 della parte prima della tariffa" sono inserite le seguenti: "e art. 11-bis della tabella";
 
 c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso:
 1) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), la parola "autoveicoli" e' sostituita dalle   seguenti:   "unita'   da diporto"; alla stessa lettera, nel numero 5,   dopo   le   parole  "di beni mobili" sono inserite le seguenti: ", esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella,";
 2) nell'articolo  7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonche' le note;
 3) nell'articolo 8, comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" e' sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto";
 4) nell'articolo 11, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";

 d) nella   tabella,   relativa   agli  atti per i quali non vi e' l'obbligo di  chiedere la registrazione, dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. -   1.   Atti   di  natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.".

 2. E'  abrogato il comma 2 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta   sulle   successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31  ottobre 1990, n. 346, e dopo lo stesso articolo 59 e' inserito
 il seguente:   "Art.   59-bis   (Esenzione  per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico)   -   1.   Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di   cui   all'articolo   59,  comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l).".

 3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999
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