Art.60 - Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali (D.Lgs 446/97)
Autore: GbSoftware - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13050
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
Articolo 60 - Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali
In vigore dal 15 gennaio 2000 - con effetto dal 1 gennaio 1999 Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/1999 n. 506 Articolo 1 1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
2. (Abrogato).
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario
equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 2000 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data.