Art.60 - Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali (D.Lgs 446/97)


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Art.60 - Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali (D.Lgs 446/97)
Autore: GbSoftware - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13050
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
 
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Articolo 60 - Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali

In vigore dal 15 gennaio 2000 - con effetto dal 1 gennaio 1999
Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/1999 n. 506 Articolo 1

1. Il   gettito   dell'imposta   sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante    dalla    circolazione    dei   veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, al   netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,  dalla legge  18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle provincie dove hanno sede i   pubblici   registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per   le   macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

2. (Abrogato).

3. Con   decreti   del   Ministro   delle  finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e   del   tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, nonche' del    Ministro    dell'industria,    del commercio e dell'artigianato limitatamente alle   previsioni   di  cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per   l'assegnazione  alle provincie delle somme ad esse spettanti a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.

4. Le   regioni   Sicilia,   Sardegna,  Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei  rispettivi  statuti,   all'attuazione  delle  disposizioni  del  comma 1; contestualmente sono   disciplinati   i   rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali   e   gli   enti  locali al fine di mantenere il necessario
equilibrio finanziario.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 2000 e si applicano  con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data.
 

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