Art. 103 - bis (Soppresso) - Enti creditizi e finanziari. (Tuir 917/86)


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Art. 103 - bis (Soppresso) - Enti creditizi e finanziari. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2472
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 103 – bis - Enti creditizi e finanziari.
(N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.")
 
Testo: soppresso dal 01/01/2004 
            soppresso da:  DLG del 12/12/2003 n. 344  art. 1 
 
1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni 'fuori bilancio', in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di
chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
  a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
  b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61;
  c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87;
  d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.

3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attivita' e passivita' o di insiemi di attivita' e passivita'.
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