Art. 106 - bis (Soppresso) - Credito per le imposte pagate all estero e credito d imposta figurativo. (Tuir 917/86)


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Art. 106 - bis (Soppresso) - Credito per le imposte pagate all estero e credito d imposta figurativo. (Tuir 917/86)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2477
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 106 – bis - Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo.
(N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 hanno effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000.")
 
Testo: soppresso dal 01/01/2004
             soppresso da:  DLG del 12/12/2003 n. 344  art. 1 

 
1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonche' quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.
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