Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 106 – bis - Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo.
(N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 hanno effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000.")
Testo: soppresso dal 01/01/2004
soppresso da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonche' quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.