Art. 110 - bis - Detrazione di imposta per oneri. (Tuir 917/86)


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Art. 110 - bis - Detrazione di imposta per oneri. (Tuir 917/86)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2483
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 110 – bis - Detrazione di imposta per oneri.
(N.D.R. "La detrazione del 19 per cento, disposta dall'art. 49 DLG n. 446 del 1997, si applica per gli oneri sostenuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.")
 
Testo: in vigore dal 11/01/2001
            modificato da:  L del 07/12/2000 n. 383  art. 22 

 
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a ), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.
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