Art. 111 - Imprese di assicurazioni. (Tuir 917/86)


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Art. 111 - Imprese di assicurazioni. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 17/10/2011
N° doc. 2484
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986

Articolo 111 - Imprese di assicurazioni. (N.D.R.: ex art.103.)

In vigore dal 31 luglio 2010
Modificato da: Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 38

Nota: Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi quanto disposto dal comma 13-ter, dell'art. 38 decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
 

 
 
1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che esercitano attivita' assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.

1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.

2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche' le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 i predetti utili si assumono nell'importo che in base all'articolo 89 concorre a formare il reddito.

3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile nell'esercizio in misura pari al 30 per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri. (1)

3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi.

4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.

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(1) Comma cosi' modificato dall'art. 82, comma 6 decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112. Vedasi quanto disposto dai successivi commi 7 e 8 dell'art. 82, D.L. n. 112 del 2008.
 
 
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