Art. 113 - Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari. (Tuir 917/86)


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Art. 113 - Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2488
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 113 - Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari.
 
Testo: in vigore dal 01/01/2004
            modificato da:  DLG del 12/12/2003 n. 344  art. 1 


Nota: Modif. anche dall'art. 2 L. 352/97. Contiene anche le modifiche di cui all'art. 2 del DL n. 503/93. Contiene anche le modifiche di cui all'art. 2 del DL n. 330/94. Contiene anche le modifiche di cui all'art. 2 del DL n. 90/94. Contiene anche le modifiche di cui all'art. 2 del DL n. 222/94. 

1. Gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate, secondo la procedura di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui all'articolo 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n.242632.

2. L'istanza all'Agenzia delle entrate deve contenere:
  a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, l'indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalita' e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societa' debitrice, la precisazione che l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
  b) nel caso di conversione di crediti, l'indicazione degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficolta' finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto da piu' enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta';
  c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell'istanza, ad avvalersi, nei confronti della societa' in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facolta' prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.

3. L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.
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