Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 11 - Determinazione dell'imposta.
(NDR: Ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge 24 dicembre 2007 n.244 le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.)
Testo: in vigore dal 1 gennaio 2012
Modificato da: Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201 Articolo 4
Nota:
1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno,
redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore
a 500 euro, l'imposta non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12,
13, 15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei
crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.