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Art. 11 bis - Variazioni fiscali del valore della produzione netta. (D.Lgs. 446/97) |
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 10/09/2010 |
N° doc. 13044 |
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Articolo 11 bis - Variazioni fiscali del valore della produzione netta. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 17, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
In vigore dal 2 dicembre 2005
Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 17
Soppresso da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, cosi' come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 56, comma 3, lettera a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste
dall'articolo 100, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.
2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 57, 58, comma 3, 85, comma 2, 86, comma 1, lettera c), e 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi.
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