Art. 121 - Obblighi delle societa controllate. (Tuir 917/86)


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Art. 121 - Obblighi delle societa controllate. (Tuir 917/86)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2499
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 121 – Obblighi delle societa' controllate.
 
Testo: in vigore dal 01/01/2004
            modificato da:  DLG del 12/12/2003 n. 344  art. 1 
 
1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'articolo 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti;
b) fornire alla societa' controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla societa' controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validita' dell'opzione.
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