Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 125 - Mancato rinnovo dell'opzione.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Le disposizioni dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui all'articolo 117, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le societa' di cui alla predetta lettera b).
2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa' singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri cosi' come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 121. Si applica la disposizione dell'articolo 124, comma 4.
3. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.