Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 126 - Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 117 le societa' che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'.
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia' avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.