Art. 12 - Codici di deontologia e di buona condotta


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Art. 12 - Codici di deontologia e di buona condotta
Autore: - aggiornato il 07/02/2008
N° doc. 2131
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Capo I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verificala conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.

Relazione

Nell'art. 12, che attribuisce al Garante il potere di promuovere l'adozione di codici di deontologia e di buona condotta, la disposizione già contenuta nell'art. 31, comma 1, lett. h) della legge n. 675/1996 è stata integrata con la previsione che i codici deontologici sono allegati al presente codice e che il rispetto delle norme in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceità dei trattamenti, come già del resto previsto per un ampio arco di codici da varie esistenti previsioni che sono state ora ripartite, ratione materiae, nell'ambito dei pertinenti titoli della Parte II (art. 6, d. lg. n. 281/1999 e art. 20, d. lg. n. 467/ 2001).
 

a cura degli specialisti di GBsoftware

Commento
Il legislatore ha voluto, sulla scia dell’esperienza americana, sensibilizzare i soggetti che operano in un determinato settore a darsi delle regole, invece che imporre determinati dettami.
Nel presente articolo, si concretizza l’dea dei codici di deontologia e di buona condotta, al fine di responsabilizzare, appunto, i soggetti che trattano dati, sia nella formazione di regole, sia nella applicazione di queste, in accordo con il Garante, cui spetta il compito di: a) promuovere la sottoscrizione dei codici nell’ osservanza del principio di rappresentatività, b) verificarne la conformità alle leggi ed ai regolamenti e c) garantirne la diffusione ed il rispetto.
Tali codici assumono la veste di un vera e propria fonte dell’ordinamento, la cui osservanza costituisce una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati.
I codici di deontologia nel corso del tempo approvati, come previsto dal nuovo codice sulla privacy, vengono raccolti nell’Allegato A) dello stesso, dopo essere stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In tale senso, la relazione al codice precisa che: “il rispetto delle disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta resta, per espressa previsione di rango legislativo introdotta da precedenti decreti legislativi, “essenziale” per determinare la liceità del trattamento dei dati personali ivi disciplinato, sebbene i codici continueranno a venire a giuridica esistenza - e ad essere eventualmente emendati - secondo i noti meccanismi procedurali non legislativi già osservati e che coinvolgono le entità maggiormente rappresentative del settore considerato”.
Ad oggi però, sono pochi i codici deontologici approvati (attività giornalistica, scopi statistici e di ricerca scientifica, scopi storici), mentre altri sono ancora in fase di ultima definizione (attività scolastica e ricerca scientifica, gestione del rapporto di lavoro, libere professioni ed investigazioni private ecc.), questo perché nella cultura italiana il concetto privacy non ha trovato nel corso degli anni, quella importanza che gioco forza nel futuro imminente, stante anche le pesanti sanzioni previste, dovrà trovare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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