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Art. 12 - Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti. (D.Lgs. 446/97) |
Autore: Gbsoftware Srl - aggiornato il 10/09/2010 |
N° doc. 13045 |
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Articolo 12 - Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti. (N.D.R.: Le modificazioni apportate dal DLG 30/12/99, n. 506, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del medesimo DLG 506/99. Vedi l'art. 3 dello stesso DLG 506/99.)
In vigore dal 15 gennaio 2000
Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/1999 n. 506 Articolo 1
1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che
esercitano attivita' produttive anche all'estero la quota di valore a queste
attribuibili secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, e' scomputata
dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10-bis.
2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato
si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante
dall'esercizio di attivita' commerciali, di arti o professioni o da attivita'
non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non
inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio,
ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso. Qualora
le suddette attivita' o imprese siano esercitate nel territorio di piu'
regioni si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 2.
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti
nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente
applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 87,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo
esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel
registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la
quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, e'
scomputata dalla base imponibile.
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