Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 133 - Definizione del requisito di controllo.
(N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
Testo: in vigore dal 02/12/2005
modificato da: DLG del 18/11/2005 n. 247 art. 9
1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza personalita' giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla societa' o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla societa' controllante ed alle societa' controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia i redditi e le perdite prodotti dalle societa' cui tali partecipazioni si riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell'esercizio della societa' controllante.