Art. 13 - Informativa


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Art. 13 - Informativa
Autore: - aggiornato il 07/02/2008
N° doc. 2132
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Capo I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

Art. 13. Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b ) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.


Relazione

Nell'art. 13, comma 1, che riguarda l'informativa all'interessato, il diritto di quest'ultimo di venire a conoscenza dell'ambito di comunicazione dei dati che lo riguardano è conformato alla "nuova" definizione di comunicazione di cui si è detto sopra (art. 13, comma 1, lett. d)) e sono chiarite, per dirimere ogni eventuale altro dubbio interpretativo, le modalità con le quali deve essere indicato il responsabile del trattamento, ove designato (art. 13, comma 1, lett. f)). Inoltre, si prevede che il Garante possa individuare modalità semplificate per l'informativa all'interessato, in particolare quando essa è resa da call-center. Tale previsione tiene conto dell'avvertita esigenza di assicurare, in maniera agevole, il rispetto dell'obbligo di fornire l'informativa anche per trattamenti in cui il contatto diretto con l'interessato non vede quest'ultimo fisicamente presente.

Al comma 4, in attuazione di una specifica previsione della direttiva europea n. 95/46, si è previsto che, quando l'informativa riguarda dati non raccolti presso l'interessato, essa deve contenere anche le "categorie di dati trattati" (art. 11, par. 1, lett. c), dir. 95/46/CE).

Al comma 5, si è precisato che il Garante può prescrivere misure appropriate a garanzia dell'interessato quando l'informativa non è dovuta perché comporta un impiego di mezzi che il Garante stesso giudichi manifestamente sproporzionati o risulti impossibile (come è avvenuto ad esempio in caso di cartolarizzazione).
 

a cura degli specialisti di GBsoftware

Commento
L’informativa è un mezzo attraverso il quale si realizza la trasparenza del trattamento, è un adempimento propedeutico a tutte le operazioni dei dati personali del soggetto interessato che si intende porre in essere, può essere resa sia oralmente che per iscritto.
L’interessato ha diritto di sapere una serie di informazioni che riguardano il titolare del trattamento e la sua organizzazione, il trattamento dei dati, i diritti goduti nella qualità di interessato.
Sostanzialmente, la normativa privacy richiede che il titolare del trattamento debba descrivere all’interessato, sempre in via preventiva, che tipo di operazioni intende effettuare con i dati da lui posseduti.
Il soggetto interessato, ovviamente, può scegliere di accettare l’impiego dei propri dati per gli scopi esplicitamente segnalati, oppure può non acconsentire al trattamento.
In questo caso, devono essere fornite anche le specificazioni circa le conseguenze del rifiuto. L’informativa deve evidenziare esplicitamente per quale motivazione ed in quale modo saranno utilizzati i dati raccolti.
Pur non essendo esplicitamente nominato nella Legge, l’informazione deve essere fornita in modo chiaro e facilmente comprensibile, anche nell’ipotesi in cui il soggetto interessato sia già a conoscenza del tipo di trattamento che verrà effettuato. Sia le finalità che le modalità del trattamento dei dati devono essere riportate in maniera dettagliata, in quanto non sono sufficienti le indicazioni generali.
L’informativa può essere resa ad un soggetto diverso dall’interessato, quando dallo stesso si vogliono raccogliere dati personali sul conto di un’altra persona. L’articolo 13 prevede che, in tale caso, si debba previamente informare la persona presso la quale si raccolgono i dati.
L’obbligo non sussiste qualora la persona sia un semplice tramite per mettere a disposizione informazioni che, in base a leggi o regolamenti, sono conoscibili da chiunque, ovvero da una determinata tipologia di richiedenti.
In questi casi il richiedente non sarà tenuto a rilasciare una informativa privacy, ma semplicemente le informazioni ed attestazioni che la stessa legge o il regolamento prevedono che debbano essere fornite.
L’interessato deve essere informato relativamente ai soggetti cui potranno essere comunicati i dati personali e che possono venire a conoscenza dei dati personali, poiché rivestono la qualità di responsabili o incaricati del trattamento. L’ambito di diffusione dei dati deve essere indicato in modo chiaro e specifico, facendo riferimento esplicitamente agli estremi identificativi dei soggetti che potranno utilizzare i dati e, inoltre, dovranno essere indicati dettagliatamente anche i fini per i quali i dati sono stati raccolti.
L’informativa al soggetto interessato deve essere resa sia nel caso in cui si intenda raccogliere dallo stesso alcuni suoi dati personali, che nel caso in cui, avendo già a disposizione i dati dell’interessato, si intenda effettuare una diversa operazione di trattamento.
E’ sufficiente che l’informativa sia resa all’interessato una sola volta, a meno che non vari un elemento essenziale della stessa.
Il soggetto interessato dovrebbe essere informato anche dell’eventuale cessazione del trattamento dei suoi dati, in occasione della loro cancellazione o distruzione, nel caso in cui nell’informativa originaria non siano state date indicazioni in merito alle modalità ed alla tempistica con cui sarebbero avvenute queste operazioni.
In questo caso, infatti, muterebbero le finalità e modalità di trattamento dei dati, rispetto a quelle che erano state prospettate nell’informativa originariamente fornita al soggetto.
Dato l’onere che comporterebbe il verificarsi di una situazione del genere, in generale, si tende a ritenere che, tranne in casi particolari, tale adempimento possa essere convenientemente omesso.
In molti casi non è facile comprendere se la persona dalla quale si stano raccogliendo i dati personali possa essere considerata il soggetto interessato, ovvero un soggetto terzo: se la risposta fosse questa seconda, la norma imporrebbe di fornire una seconda informativa al soggetto interessato, oltre a quella resa al soggetto da cui si raccolgono i dati.
È sbagliato considerare l’informativa un inutile adempimento, anche perché essa, come detto, è il primo elemento con cui ci si presenta ai soggetti con cui si viene in contatto.
Il soggetto interessato deve sapere correttamente il motivo per cui il titolare intende trattare i suoi dati. In ragione di ciò, l’informativa non può quindi rivestire natura meramente esemplificativa, attraverso la indicazione di formule generiche, ma si devono invece riportare in essa le finalità specificamente perseguite.

Il punto d) del comma 1 dell’articolo 13, precisa che nell’informativa si deve chiarire quali siano i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati. Relativamente ai casi di comunicazione, il Garante ha in passato chiarito che l'informativa non può essere generica, ma deve contenere una precisa individuazione, quanto meno, delle categorie dei soggetti ai quali i dati sono destinati, non essendo sufficiente il riferimento ad elenchi esterni all'informativa stessa, poiché, in quanto mutevoli, non consentono una effettiva e completa conoscenza da parte degli interessati. Per la diffusione è invece necessario indicare il suo ambito di destinazione, ovvero il mezzo di diffusione che verrà utilizzato.
Nell’informativa, inoltre, si deve chiaramente specificare se il conferimento dei dati sia obbligatorio o facoltativo.
Con il termine obbligatorio, si intende l’individuazione dell’esistenza o meno di disposizioni normative che richiedano l’espletamento dell’adempimento informativa.
Un’altra delle informazioni necessarie è rappresentata dagli estremi identificativi dei soggetti preposti alla tutela della privacy.
E’ infatti previsto che siano indicati i dati del titolare del trattamento e, se nominati, del rappresentante nel territorio dello Stato e del responsabile.
Nel caso in cui il responsabile appartenga all’organizzazione del titolare, sarà sufficiente indicare la funzione aziendale incaricata del compito, precisando il nome della persona fisica che occupa il ruolo, nel momento in cui è resa l’informativa.
Nel caso in cui il titolare del trattamento abbia nominato più responsabili, nell’informativa è sufficiente nominarne almeno uno.
Inoltre, deve essere riportato anche il sito della rete di comunicazione oppure le modalità attraverso cui è consultabile l’elenco aggiornato dei responsabili. Ai sensi dell’articolo 161, nel caso si riscontrino violazioni inerenti l’informativa, sono previste sanzioni che variano a seconda del tipo di dato in relazione al quale la violazione è stata commessa.

Dalla newsletter di GBsoftware del 23/01/2006

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23/01/2006
I nostri aggiornamenti
Dot Le informative:
Il codice sulla Privacy non è una elencazione di divieti formulati dall'intransigente legislatore, ma è uno strumento attraverso il quale il Titolare può stabilire un rapporto corretto con interlocutori di cui, per varie ragioni, detiene i dati personali.
Tale rapporto inizia con la raccolta dei dati personali, che possono essere conferiti direttamente dall'interessato o da un terzo. La raccolta avviene correttamente se, e soltanto se, il Titolare, anche attraverso un Responsabile o un Incaricato opportunamente autorizzati, informa l'Interessato o il terzo circa l'uso dei dati ricevuti. La consapevolezza dell'Interessato passa attraverso la conoscenza del trattamento, al quale i suoi dati personali saranno sottoposti, relativamente alla liceità degli scopi perseguiti dal Titolare e delle modalità con cui lo stesso viene effettuato (ad. es. se avviene con l'ausilio di strumenti elettronici o meno).
Al momento della raccolta di dati personali, il Titolare, deve accertarsi che l'interessato sappia se deve obbligatoriamente fornire i suoi dati, oppure se può decidere di non farlo essendo consapevole delle conseguenze del suo rifiuto. Nel secondo caso si configurano due eventualità che si spiegheranno con un esempio.
La richiesta da parte di un gestore di telefonia fissa ad un'azienda di fornire i dati relativi all'indirizzo della sua sede al fine di poter inviare un tecnico per installare la linea ADSL, non implica un conferimento obbligatorio dei dati, ma, se l'Interessato rifiutasse di fornirli, ciò impedirebbe alla società di telefonia di erogare il servizio: il conferimento in questo caso è facoltativo, ma necessario. Il rifiuto da parte dell'azienda, conseguente alla richiesta dello stesso gestore di utilizzarne l'anagrafica per l'invio di materiale pubblicitario non implica nessuna conseguenza sui servizi effettuati dal gestore a favore dell'Interessato: il conferimento in questo caso è completamente facoltativo.
È necessario dare riferimenti precisi circa le persone, i luoghi, i riferimenti “fisici”, telefonici e telematici presso i quali l'interessato può esercitare i propri diritti relativamente a quanto indicato nell'art. 7 del Codice, di cui lo stesso deve essere pienamente cosciente.
Il Titolare deve porre particolare attenzione nell'informare l'interessato circa trattamenti specifici come la comunicazione e la diffusione (art. 4 comma 2, punti a) e b)).
Il complesso delle informazioni dette, è definito dal Codice sulla Privacy: Informativa (art. 13). Una particolare attenzione deve essere posta alla forma della erogazione dell'informativa che , come previsto dall'art.13, può essere fornita sia per iscritto, sia oralmente. La erogazione orale dell'informativa, pur avendo un valore riconosciuto dal legislatore, è difficile da dimostrare per il Titolare, che dovrà essere in grado, in ogni momento, di mostrarne le evidenze.
Un comportamento opportuno, e già applicato diffusamente, è, nel caso di informativa resa in presenza, la sottoscrizione di una ricevuta, e, nel caso di informativa inviata, ad esempio, l'uso di una raccomandata A/R.
È, quindi, opportuno utilizzare la forma scritta per l'informativa in cui siano riportate le informazioni citate e, in calce, anche l'art. 7 per esteso che rende l'interessato pienamente consapevole dei suoi diritti e il Titolare pienamente conforme al Codice e sicuro che il suo interlocutore, in particolare il suo Cliente, conosca approfonditamente la tipologia di servizio offerta e che le informazioni che lo riguardano, sono trattate con l'esclusivo fine della fornitura di quel servizio.
Da quanto detto consegue logicamente (ed è puntualizzato nella premessa del comma 1 dell'art. 13) che la informativa deve essere erogata prima dell'inizio del trattamento all'interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i suoi dati personali.
Nell'eventualità in cui il Titolare non raccolga i dati dall'Interessato, il Titolare è tenuto ad informare l'Interessato prima di registrare i dati personali nei suoi archivi e, comunque, entro e non oltre la prima comunicazione. Tale eventualità è tipica della raccolta dei dati personali da “database” acquistati presso terzi e poi utilizzati per scopi pubblicitari (si pensi ai Contact Center).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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