Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 146 - Oneri deducibili. (ex art. 110)
Testo: in vigore dal 01/01/2004
inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.