Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 14 - Altre detrazioni.
( NDR: ex art. 13 . )
Testo: soppresso dal 01/01/2005
soppresso da: L del 30/12/2004 n. 311 art. 1
1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 50 o di impresa di cui all'articolo 66, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.