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Art. 14 - Periodo di imposta (D.Lgs. 446/97) |
Autore: Gbsoftware Srl - aggiornato il 10/09/2010 |
N° doc. 13049 |
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Articolo 14 - Periodo di imposta
In vigore dal 1 gennaio 1998
1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta e' determinato
secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.
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