Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 150 - Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. (ex art. 111-ter)
Testo: in vigore dal 01/01/2004
inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di attivita' commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.