Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 157 - Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. L'opzione di cui all'articolo 155 non puo' essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso nel caso in cui oltre la meta' delle navi complessivamente utilizzate viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo 155 non rileva per la determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui all'articolo 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione.
3. L'opzione di cui all'articolo 155 viene meno, altresi', nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 161.
4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 156 non comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall'esercizio delle navi di cui all'articolo 155 e delle attivita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non puo' avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto.