Art. 15 - Esclusioni dal computo della base imponibile. (Dpr 633/72)


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Art. 15 - Esclusioni dal computo della base imponibile. (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2655
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 15 - Esclusioni dal computo della base imponibile.
 
Testo: in vigore dal 01/02/1979 con effetto dal 01/04/1979
           Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1
 
Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformita' alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto.
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