|
|
|
|
Invia ad un amico |
|
|
Art. 15 - Spettanza dell imposta (D.Lgs. 446/97) |
Autore: Gbsoftware Srl - aggiornato il 10/09/2010 |
N° doc. 13051 |
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Articolo 15 - Spettanza dell'imposta
In vigore dal 1 gennaio 1998
1. L'imposta e' dovuta alla regione nel cui territorio il valore della
produzione netta e' realizzato.
|
|
|
|
|