Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 163 - Divieto della doppia imposizione. (ex art. 127)
Testo: in vigore dal 01/01/2004
inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.