Art. 166 - Trasferimento all estero della residenza o della sede. (Tuir 917/86)


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Art. 166 - Trasferimento all estero della residenza o della sede. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 15/10/2012
N° doc. 2548
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 166 - Trasferimento all'estero della residenza o della sede
(N.D.R.: ex art.20-bis. Per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l'art.2 del citato DLG
n.199 del 2007.)
 
Testo: in vigore dal 25/04/2012
           modificato da:  Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 91 
 

1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).

2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.

2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181.

2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una societa' di capitali non da' luogo di per se' all'imposizione dei soci della societa' trasferita.

2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformita' ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV (1).

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento (1).

(1) Ai sensi dell'art. 91, comma 2 decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, le disposizioni del presente comma aggiunto dal comma 1 del citato art. 91 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data del 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012.


Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware