Art. 167 - Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (Tuir 917/86)


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Art. 167 - Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2549
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 167 - Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art.127-bis)
(N.D.R.:   Per   quanto    stabilito    dal    comma    8 vedasi  il decreto 21 novembre 2001 n.429.)
 
Testo: in vigore dal 05/08/2009 
       modificato da:  DL del 01/07/2009 n. 78  art. 13 convertito 
 
1. Se   un   soggetto   residente   in   Italia   detiene,   direttamente  o indirettamente, anche  tramite  societa'  fiduciarie o per interposta persona,
il controllo  di  una  impresa,  di  una societa' o di altro ente, residente o localizzato in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo 168-bis, i  redditi  conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati,
a decorrere  dalla  chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato,  ai  soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni
da essi  detenute.  Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti  non  residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni situate  in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli di cui al citato decreto.  

                                                             
  2. Le  disposizioni  del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c).  

    
  3. Ai  fini  della  determinazione  del limite del controllo di cui al comma 1, si  applica  l'articolo  2359  del  codice  civile,  in materia di societa'
controllate e societa' collegate.   

                                          
  4. (Comma abrogato)        

                                                 
5. Le  disposizioni  del  comma  1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:                                              
  a) la  societa'  o  altro  ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o  commerciale,  come  sua principale attivita', nel mercato dello
stato o  territorio  di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima   condizione   si   ritiene  soddisfatta  quando  la
maggior parte  delle  fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;                                                 
   b) dalle  partecipazioni  non  consegue  l'effetto di localizzare i redditi in Stati  o  territori  diversi  da  quelli  di  cui  al  decreto del Ministro
dell'economia e  delle  finanze  emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i fini di   cui   al   presente   comma,   il   contribuente  deve  interpellare
preventivamente l'amministrazione   finanziaria,  ai  sensi  dell'articolo  11 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  statuto dei diritti del
contribuente.   

                                                              
5-bis. La  previsione  di  cui  alla  lettera  a) del comma 5 non si applica qualora i  proventi  della  societa' o altro ente non residente provengono per
piu' del  50%  dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti  o  altre  attivita'  finanziarie,  dalla  cessione  o
dalla concessione  in  uso  di  diritti  immateriali  relativi alla proprieta' industriale, letteraria  o  artistica,  nonche'  dalla  prestazione di servizi
nei confronti  di  soggetti  che  direttamente o indirettamente controllano la societa' o  l'ente  non  residente,  ne  sono  controllati  o sono controllati
dalla stessa  societa'  che  controlla la societa' o l'ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.      

                                          
6. I  redditi  del  soggetto  non  residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati  a  tassazione  separata  con l'aliquota media applicata sul
reddito complessivo  del  soggetto  residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento.  I  redditi  sono  determinati in base alle disposizioni del titolo
I, capo  VI,  nonche'  degli  articoli  84,  96, 111, 112; non si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  58  e  86,  comma  4,  e  102,  comma 3.
Dall'imposta cosi'   determinata   sono   ammesse   in  detrazione,  ai  sensi dell'articolo 165, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

          
7. Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui  al  comma  1  non  concorrono alla formazione del reddito dei soggetti
residenti fino  all'ammontare  del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo  comma  1,  anche  negli  esercizi  precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli  utili  che  non  concorrono  alla formazione del reddito ai
sensi del  primo  periodo  del  presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo  165,  fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma  6,  diminuite  degli  importi ammessi in detrazione per effetto del
terzo periodo del predetto comma.        

                                     
8. Con   decreto   del   Ministro   delle   finanze,  da  emanare  ai  sensi dell'articolo 17,   comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.      

              
8-bis. La   disciplina   di   cui   al  comma  1  trova  applicazione  anche nell'ipotesi in  cui  i  soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono
localizzati in  stati  o  territori  diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:                              
  a) sono  assoggettati  a  tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;             
  b) hanno  conseguito  proventi  derivanti  per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione  o  dall'investimento  in  titoli,  partecipazioni, crediti o
altre attivita'  finanziarie,  dalla  cessione  o  dalla concessione in uso di diritti immateriali   relativi   alla  proprieta'  industriale,  letteraria  o
artistica nonche'  dalla  prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o   indirettamente   controllano   la   societa'   o  l'ente  non
residente, ne  sono  controllati  o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la   societa'  o  l'ente  non  residente,  ivi  compresi  i  servizi
finanziari.      

                                                             
8-ter. Le  disposizioni  del  comma  8-bis  non  si applicano se il soggetto residente dimostra   che   l'insediamento   all'estero   non  rappresenta  una
costruzione artificiosa  volta  a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del  presente  comma  il contribuente deve interpellare l'amministrazione
finanziaria secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5. 
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