Art. 168 - Disposizioni in materia di imprese estere collegate (ex art. 127-bis). (Tuir 917/86)


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Art. 168 - Disposizioni in materia di imprese estere collegate (ex art. 127-bis). (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 08/09/2010
N° doc. 2550
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 168 - Disposizioni in materia di imprese estere collegate. (ex art. 127-bis)
 
 
Testo: in vigore dal 01/07/2009
           modificato da:  DL del 01/07/2009 n. 78  art. 13 convertito
 
1. Salvo  quanto  diversamente  disposto  dal presente articolo, la norma di cui all'articolo  167,  con  l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si
applica anche  nel  caso  in  cui  il  soggetto  residente  in Italia detiene, direttamente o   indirettamente,  anche  tramite  societa'  fiduciarie  o  per interposta persona,  una  partecipazione  non  inferiore  al 20 per cento agli
utili di   un'impresa,   di   una  societa'  o  di  altro  ente,  residente  o localizzato in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis; tale   percentuale   e'   ridotta   al  10  per  cento  nel  caso  di partecipazione agli  utili  di  societa'  quotate in borsa. La norma di cui al
presente comma  non  si  applica  per  le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati  o  territori  di  cui  al citato decreto relativamente ai redditi
derivanti da   loro  stabili  organizzazioni  situate  in  Stati  o  territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.      

                           
 2. I  redditi  del  soggetto  non  residente  oggetto  di  imputazione  sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:                    
   a) l'utile  prima  delle  imposte  risultante  dal  bilancio  redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;                   
   b) un  reddito  induttivamente  determinato  sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti   alle   categorie   di   beni   che  compongono  l'attivo
patrimoniale di cui al successivo comma 3.                   

                 
 3. Per  la  determinazione  forfettaria  di  cui  al  comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:                                                        
   a) l'1  per  cento  sul valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c),  d)  ed  e),  anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
aumentato del valore dei crediti;                                             
   b) il  4  per  cento  sul  valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e  da  beni  indicati  nell'articolo  8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del   Presidente   della   Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;                     
   c) il  15  per  cento  sul  valore  delle  altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.      

                                                  
 4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
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