Art. 16 - Cessazione del trattamento


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Art. 16 - Cessazione del trattamento
Autore: - aggiornato il 07/02/2008
N° doc. 2135
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Capo I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

Art. 16. Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
 

a) distrutti;
 
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 
c ) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati aduna comunicazione sistematica o alla diffusione;
 
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12;

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Relazione

All'art. 16, è stato opportunamente precisato che in caso di cessazione dei trattamenti i dati possono essere ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento "in termini compatibili" agli scopi originariamente perseguiti, e non più "per finalità analoghe", così omologando la disposizione a quanto previsto per il trattamento effettuato da un unico titolare in base al principio di compatibilità del trattamento dei dati (art. 11, comma 1, lett. b), già 9, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996).
 

a cura degli specialisti di GBsoftware

Commento
Il codice della privacy regolamenta anche la cessazione del trattamento dei dati prevedendo le modalità da seguire ove la circostanza si verifichi.
La legge identifica come azione più idonea la distruzione dei dati, ammettendo però anche la conservazione, ma solo a determinate condizioni: a) per fini esclusivamente personali , b) per scopi storici, statistici o scientifici.
Sono ammesse, inoltre, limitate ipotesi di cessione ad altro titolare , nei casi in cui il titolare cessionario li destini ad un trattamento in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati originariamente raccolti o nel caso in cui il titolare cessionario li utilizzi per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
E' esclusivamente in una logica previsione di scambio dati tra aziende che la normativa ha previsto l'ipotesi di cessione ad altro titolare.
Lo scopo della norma è quello di preservare il patrimonio dell'azienda, costituito dai dati personali di clienti, potenziali clienti, fornitori e di agevolare la prassi di raccoglimento dati, evitando così che all'acquirente sia imposto l'obbligo di ricominciare daccapo il trattamento.
Nel caso in cui dovessero cambiare i termini del nuovo trattamento, bisognerà far fede a quanto previsto nella normativa privacy, valutando la sussistenza o meno dei requisiti richiesti.
il titolare potrà porre in atto una cessione di dati solo dopo aver provveduto: a) ad informare i suoi clienti dei dettagli dell'operazione, ponendo, quindi, sostanzialmente in essere una nuova “raccolta di dati”, finalizzata alla diffusione degli stessi in termini differenti da quelli originariamente previsti e b) ad acquisire il consenso degli stessi.
Il comma 2 dell'articolo 16 precisa, infine, che la cessione di dati, in violazione di quanto sopra previsto, è priva di effetti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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