Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 177 - Scambi di partecipazioni.
(N.D.R.: ex art.5, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358. Per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l'art.2 del citato DLG n.199 del 2007.)
Testo: in vigore dal 24/11/2007
modificato da: DLG del 06/11/2007 n. 199 art. 1
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il controllo di una societa' ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.