Art. 17 - Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti (D.Lgs. 446/97)


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Art. 17 - Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti (D.Lgs. 446/97)
Autore: Gbsoftware Srl - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13058
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 298  del 23 dicembre 1997
 
Articolo 17 - Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti

In vigore dal 1 gennaio 2003
   Modificato da: Legge del 27/12/2002 n. 289 Articolo 90


Nota: Per la decorrenza vedi l'art. 4, comma 2, del DLG 19/11/98 n. 422.
1. Per   i   soggetti  che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale   dell'imposta   locale  sui redditi nel rispetto delle condizioni e  dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel   territorio   della   regione   ove e' ubicato lo stabilimento o l'impianto cui   il regime agevolativo si riferisce determinato a norma degli articoli 4  e 5, e' ridotto per il residuo periodo di applicabilita' del detto regime di un ammontare pari al reddito ch ne avrebbe fruito.
2. Per  i  soggetti  che  ai  fini  delle  imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari  di  determinazione  del  reddito,  con  esclusione di quelli indicati nell'articolo  9,  comma  1,  il  valore  della produzione netta puo' determinarsi aumentando  il  reddito  calcolato  in  base  a tali regimi delle retribuzioni sostenute  per  il  personale  dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori  coordinati  e  continuativi  di  quelli  per  prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.
3. Ai   soggetti   che   svolgono attivita' produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente     organizzati     impiantati     nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunita' europee 1 marzo 1995,   n.  95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del  precedente articolo 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per
cento dell'ammontare   delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle  dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta   in   corso  al 1 gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in   corso   al   1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle   disposizioni  relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Per  le cooperative edilizie a proprieta' indivisa e, sino al frazionamento del mutuo,   per quelle a proprieta' divisa, la base imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2.
5. Per   le   cooperative  sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge   8   novembre   1991,   n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di   cui   all'articolo 4 della medesima legge, e' deducibile per intero dalla base imponibile.
6. Per  l'anno  1998,  le  cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),  della  legge  8  novembre 1991, n. 381, nonche' le cooperative di lavoro e  gli  organismi  di  fatto  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n. 602, deducono dalla base imponibile una somma pari alla   differenza   tra  l'ammontare  delle  retribuzioni  effettivamente corrisposte e  quello  calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e   2000   la   somma   da   dedurre   dalla  base  imponibile  e'  pari, rispettivamente, al  75  per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con  le  medesime  modalita'.  A  decorrere  dall'anno  2001 la base imponibile e' determinata in maniera ordinaria.
 
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