Art. 17 - Trattamento che presenta rischi specifici


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Art. 17 - Trattamento che presenta rischi specifici
Autore: - aggiornato il 07/02/2008
N° doc. 2136
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Capo I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.


2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

 

a cura degli specialisti di GBsoftware

Commento
Nel caso in cui i trattamenti di dati di natura comune presentino rischi specifici per la privacy dei soggetti interessati, in relazione alla natura dei dati, alle modalità del trattamento o agli effetti che esso può determinare, il Garante, in virtù di quanto disposto dal D. lgs 467/2001, può prescrivere particolari misure ed accorgimenti.
Il Garante, infatti, ma solo dopo avere effettuato una verifica preliminare all'inizio del trattamento, anche a seguito di interpello da parte di chi intende porlo in essere, può prescrivere tali misure ed accorgimenti, sia per un singolo caso specifico, che in modo più ampio per una determinata categoria di titolari o di trattamenti.
L'articolo in commento è oggetto di alcuni richiami, anche per quanto concerne il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
L'articolo 91, in tema di carte sanitarie, richiama la necessità di un provvedimento del Garante che, ai sensi dell'articolo 17, prescriva misure ed accorgimenti, da adottare per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Alla luce dell'attuale formulazione del codice, che nel primo comma dell'articolo 17 prevede esplicitamente che l'istituto in esame possa trovare applicazione solo per i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari , però, tali richiami appaiono essere errati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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